Per i lavori privati la validità del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) torna ad essere di 90 giorni, mentre per gli appalti pubblici resta invece la durata di 120 giorni. La novità è diventata operativa dal primo gennaio 2015 a fronte della mancata proroga delle disposizioni previste dal Decreto del Fare (DL 69/2013, convertito nella Legge 98/2013).
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Decreto Fare
L’art. 31 del Decreto del Fare (Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella L. 98/2013 in G.U. 20 agosto 2013) ha modificato anche la disciplina in materia di DURC nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010 in ottica di semplificazione burocratica.
L’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, è intervenuto sulla validità temporale del DURC, portandola da 90 a 120 giorni se acquisito:
- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- per l`aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
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Mancata proroga
Dunque nel trimestre di validità, il DURC può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. Per il settore privato, il decreto prevedeva che tali regole dovessero essere applicate fino al 31 dicembre 2014. Non essendo arrivata alcuna proroga, la validità del DURC negli appalti privati ritorna ad essere di 90 giorni, mentre per quelli pubblici resta di 120 giorni.