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Assunzioni tempo indeterminato: l’esenzione contributi

di Barbara Weisz

Pubblicato 10 Settembre 2015
Aggiornato 11 Settembre 2015 08:59

Come ottenere l'esenzione dei contributi INPS per assunzioni a tempo indeterminato: guida allo sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità.

Vediamo di seguito le istruzioni INPS per le aziende che effettuano assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 e hanno diritto al conseguente esonero contributivo stabilito dalla Legge di Stabilità, (commi 118 e seguenti della legge 190/2014), spettante a tutti i datori di lavoro privati (non solo imprese) fino a un massimo di 8.060 euro su base annua, per tre anni. Sono esclusi i contratti di apprendistato e il lavoro domestico. L’INPS con la circolare 17/2015 aveva fornito le prime indicazioni per gestire l’agevolazione e con il messaggio 1144 aggiunge i dettagli operativi.

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Esenzione contributiva: il codice INPS

I datori di lavoro, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui utilizzano il beneficio, devono chiedere all’INPS, attraverso la funzione “contatti” del cassetto previdenziale, l’attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che significa “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014“. Per effettuare la richiesta, all’interno del cassetto previdenziale bisogna selezionare nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014“, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015“. La sede INPS territorialmente competente attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata, con validità dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, dandone comunicazione al datore di lavoro sempre attraverso il cassetto previdenziale.

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Esposizione nel flusso Uniemens

Ottenuto il codice, parte l’operatività, I datori di lavoro espongono nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l’esonero, selezionando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Poi, per esporre il beneficio spettante, dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • <TipoIncentivo>: inserire il valore “TRIE” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
  • <CodEnteFinanziatore>: inserire il valore “H00” (Stato);
  • <ImportoCorrIncentivo>: indicare l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella circolare n. 17/2015. Si ricorda che l’esonero riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per la contribuzione al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” e ai fondi di cui all’articolo 3, commi 2, 14 e 19 delle legge 92/2012, fino al limite della soglia massima mensile pari a 671,66 (che significa 8.060 euro all’anno). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo pari a 22,08 euro;
  • <ImportoArrIncentivo>: indicare l’importo dell’esonero contributivo dei mesi di competenza di gennaio e/o febbraio 2015. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015, relativamente all’arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio.

Conclusa questa procedura, l’INPS riporta i dati nel DM2013 “VIRTUALE”, con i seguenti codici:

  • L444“, avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”;
  • L445“, avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.

Si ricorda che per il lavoro part-time, o ripartito, la misura dell’incentivo va sempre rapportata al relativo orario di lavoro.

Eccedenza della soglia mensile

L’INPS nella precedente circolare ha spiegato chiaramente che l’importate è non superare il tetto annuale di 8060 euro: se ci sono mensilità in cui si supera la soglia di 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro. Ecco la procedura da seguire per queste “compensazioni”: all’interno di <DenunciaIndividuale> (in <DatiRetributivi>), si seleziona l’elemento <AltreACredito>. Poi, si valorizzano i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L700” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge  n. 190/2014”;
  • <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Esempio: Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato il primo maggio 2015. Nei mesi di maggio e giugno l’importo dei contributi non dovuti è pari a 600 euro. A luglio, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l’importo dell’esonero spettante sale a 750 euro. Nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di 750 euro, in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> la somma di 671,66 euro. La differenza, pari a 78,34 euro (750,00-671,66) può essere fruita nello stesso mese, in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari a 143,32 euro (71,66 euro dato dalla differenza 671,66-600 per maggioe e giugno). Questa somma può essere conguagliata in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale> e andrà valorizzata nell’elemento <CausaleACredito> la causale “L700” avente il significato di “Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.

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Restituzione e regolarizzazioni

Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • <CausaleADebito>: si inserisce il codice causale “M304” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”;
  • <ImportoADebito>: si indica l’importo da restituire.

I datori di lavoro che invece hanno fruito del beneficio e hanno poi sospeso o cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive.

Datori di lavoro agricoli

E’ un settore che segue regole specifiche: i datori di lavoro devono presentare all’INPS specifica istanza, in via telematica, usando il modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione“. Il modulo si compone di due diverse sezioni: la prima, dedicata alla richiesta di esonero contributivo, alla quale l’INPS risponde entro tre giorni, la seconda, che è la domanda definitiva di accesso al beneficio, che va compilato entro 14 giorni.

Conclusa positivamente questa fase, viene attribuito apposito codice di autorizzazione, denominato E5, e il datore di lavoro dovrà, per il lavoratore agevolato, indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:

  • per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
  • nel campo CODAGIO, il valore “E5”.

Istruzioni contabili

Infine, ecco i conti istituiti per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo:

  • GAW37124: Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 118 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • GAW37125: Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro del settore  agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 119, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  • GAW24124: Entrate varie – recuperi e reintroiti di sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 118 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Fonte: messaggio INPS 1144/2015