Ricorsi respinti: il 4 dicembre si voterà regolarmente per il referendum costituzionale. Il tribunale di Milano ha respinto le istanze presentate dall’ex-presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida e da un pool di avvocati che contestavano la legittimità del quesito unico, chiedendone lo spacchettamento. Il giudice civile Loreta Dorigo ha stabilito che il diritto di voto non è leso
«dalla presenza di un quesito esteso e comprensivo di un’ampia varietà di contenuti».
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Il punto è il seguente: ben due ricorsi (l’altro, di Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, era stato già respinto dal Tribunale del Lazio) contestavano la legittimità di un solo quesito su una riforma che contiene diverse misure, ritenendo necessario permettere all’elettore di esprimersi sui vari capitoli di cui si compone la legge di riforma delle istituzioni sottoposta a referendum.
Come noto, si tratta della legge costituzionale che contiene «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016. Il quesito referendario ripropone il titolo della legge, chiedendo all’elettore di esprimersi con un sì o con un no.
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Il magistrato ritiene che l’articolo 138 della Costituzione preveda:
«l’oggetto del referendum costituzionale come unitario e non scomponibile», perché diversamente l’elettore finirebbe «per intervenire quale organo propulsore dell’innovazione costituzionale contro la lettera della norma», oltre che «favorire l’ingresso di una contrattazione politica di carattere compromissorio, evenienza giustamente paventata dagli stessi ricorrenti».
E comunque, il referendum costituzionale è confermativo, mentre spacchettarlo in più quesiti significherebbe, secondo il giudice, renderlo propositivo. Quindi:
«quando c’è una riforma costituzionale di ampio respiro, come possono essere revisioni della Costituzione interessanti più articoli e più titoli, da definirsi pur sempre revisioni parziali, il referendum nazionale non potrà che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza, non potendosi disarticolare l’approvazione o il rigetto di un testo indiviso alla sua fonte, le cui diverse parti sono in rapporto di reciproca interdipendenza».