Stop ai versamenti INPS e INAIL: regole e scadenze

di Barbara Weisz

28 Luglio 2023 09:10

Sospensione versamenti, ripresa pagamenti, compilazione flussi Uniemens e modello F24: come ottenere le agevolazioni INPS e INAIL del Decreto Alluvioni.

I versamenti contributivi sospesi per aziende e autonomi nelle zone colpite dall’alluvione del maggio scorso vanno pagati in un’unica soluzione entro il prossimo 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per utilizzare invece la sospensione dei premi INAIL bisogna inviare un’apposita comunicazione, sempre entro il 20 novembre, utilizzando la procedura online disponibile dal 25 luglio sul portale dell’Istituto contro gli infortuni sul lavoro.

Si tratta delle agevolazioni previste dal decreto legge 61/2023 a favore delle zone colpite dall’alluvione di maggio, su cui intervengono i documenti di prassi.

Sospensione contributi INPS

Per quanto riguarda i contributi, il riferimento è la circolare INPS 67/2023. In base alla norma, articolo 1, comma 2, del decreto legge 61/2023, sono sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 gli adempimenti e i versamenti contributivi per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori interessati dall’ondata di maltempo.

La misura riguarda datori di lavoro, liberi professionisti iscritti alla gestione separata, e lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori). I datori di lavoro, specifica, l’INPS, possono utilizzare l’agevolazione solo in relazione ai  lavoratori che operano nei territori in stato d’emergenza.

I contributi sospesi vanno versati in un’unica soluzione entro il 20 novembre. Questo vale anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del periodo oggetto di sospensione (la quota a carico dei lavoratori, trattenuta o non trattenuta dal datore di lavoro, dovrà essere versata entro il 20 novembre), e per le note di rettifica e le rate dei piani di ammortamento già emessi.

Sospensione per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione 9B, che significa “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”. Se però il datore di lavoro ha solo alcune sedi operative nelle zone alluvionate, dovrà chiedere l’attribuzione del sopra citato codice di autorizzazione 9B.

Per la compilazione del flusso Uniemens, è stato previsto il nuovo codice “N981” che riguarda le mensilità con competenza da aprile a luglio (causale contributo DSOS). La circolare dettaglia le modalità di inserimento dei dati e la compilazione del modello F24.

Sospensione per artigiani e commercianti

Per quanto riguarda artigiani e commercianti, la sospensione comprende:

  • i contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;
  • contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022;
  • il primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
  • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.

Il pagamento va effettuato con i modelli che erano già stati messi a disposizione nel maggio 2023.

Sospensione per liberi professionisti

Per i liberi professionisti sono sospesi i contributi dovuti relativi al saldo per l’anno di imposta 2022, e il primo acconto per l’anno di imposta 2023. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 (causale contributo PXX/P10).

La circolare comprende tutte le istruzioni anche per i datori di lavoro che erogano compensi a collaboratori (committenti), i lavoratori agricoli, i datori di lavoro domestici.

Sospensione premi INAIL

Per quanto riguarda i premi INAIL, il documento di prassi è la circolare 33/2023. La platea dei destinatari è la stessa interessata dalla sospensione contributiva. I versamenti sospesi sono i seguenti:

  • seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del dpr 11242/1965.
  • premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 250/1958;
  • premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023;
  • rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.

Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio onlineComunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 sul portale INAIL partendo dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”. Anche qui, sono stati istituti specifici codici:

  • codice 269: sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi;
  • codice 270: sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie, in corso alla data del 1° maggio 2023 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi;
  • codice 271: sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori
    autonomi.

Anche in questo caso, i versamenti vanno poi effettuati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I piani di rateazione, invece, riprendono dal primo settembre, ma per il versamento delle rate sospese c’è comunque tempo fino al 20 novembre.

Per la compilazione del modello F24, nella sezione altri enti previdenziali e assicurativi, bisogna indicare il numero di riferimento “999269”. Per il riavvio dei piani di ammortamento si indica il numero di riferimento “80000x” comunicato alla concessione della rateazione.