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Contributo 5 per Mille: nuove regole in Gazzetta

di Anna Fabi

22 Settembre 2020 15:03

Destinatari, domande, tempistiche, modalità e regole di pagamento: in Gazzetta il Dpcm con le nuove regole sul 5 per mille IRPEF.

I soggetti che vogliono rientrare fra i destinatari del 5 per mille presentano domanda entro il 10 aprile, rivolgendosi ognuno al proprio ente competente (Ministero dell’Istruzione per gli enti di ricerca, Registro del Terzo Settore e via dicendo). Entro il 10 maggio vengono pubblicati gli elenchi degli enti ai quali i contribuenti possono destinare il 5 per mille IRPEF esercitando la relativa scelta in dichiarazione dei redditi (modello 730, Certificazione Unica, Modello Redditi Persone Fisiche). Ci sono poi procedure precise per il pagamento delle somme agli enti beneficiari, che avviene il secondo anno successivo a quello della dichiarazione.

Sono, a grandi linee, le nuove regole sul funzionamento del 5 per mille, che incamerano fra le altre cose la riforma del Terzo Settore e l’istituzione del relativo Registro. La normativa di riferimento è il Dpcm 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 settembre.

=> Cinque per mille IRPEF: elenco ammessi ed esclusi

Gli enti beneficiari del 5 per mille sono:

  • enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società: questa regola sarà valida a partire dall’anno successivo all’operatività del Registro (prevista nel 2021). Fino a quel momento (quindi, se le tempistiche verranno rispettate, fino al 2022), il 5 per mille continua a essere destinato a enti del volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, come atenei e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali, legalmente riconosciute, enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere ricerca scientifica;
  • enti della ricerca sanitaria, come i destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal ministero della Salute, associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca transnazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria del ministero della salute;
  • attività sociali svolte dal Comune;
  • associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  • attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La seconda della tipologia di attività che svolgono, questi enti rispondono a un diverso ministero o istituzione (fra gli altri, i ministeri del lavoro, della Sanità, dell’Istruzione, l’Agenzia delle entrate, il Coni, i Comuni). Entro il 10 aprile dell’anno in cui vogliono entrare a far parte degli elenchi dei destinatari del 5 per mille, presentano domanda alla propria autorità competente, che nei successivi dieci giorni, quindi entro il 20 aprile, pubblica sul sito web l’elenco delle domande presentate. Nei successivi dieci giorni, quindi entro il 30 aprile, è possibile chiedere eventuale rettifica degli errori. Entro il 10 maggio, vengono pubblicati gli elenchi definitivi.

Attenzione: le tempistiche sopra riportate sono uguali per tutti gli enti, ma le modalità di presentazione della domanda cambiano invece a seconda dell’istituzione di riferimento. I dettagli sono contenuti negli articoli da 3 a 7 del Dpcm.

L’accreditamento non va ripetuto tutti gli anni ma è permanente (se continuano a sussistere i requisiti). Entro il 31 dicembre di ogni anno l’amministrazione competente aggiorna gli elenchi sul proprio sito web, comprensivi degli enti ammessi nell’ultimo anno e di quelli che invece erano già iscritti. Questi elenchi sono trasmessi all’Agenzia delle entrate, per l’inserimento in dichiarazione dei redditi.

Entro il settimo mese successivo alla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi. Il decreto dettaglia i criteri con i quali vengono ripartite le somme (ad esempio, nel caso in cui i contribuenti commettano errori nel compilare la dichiarazione).

Per ricevere i pagamenti, gli enti comunicano i dati necessari alle amministrazione di riferimenti entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello delle dichiarazioni. Il pagamento avverrà poi entro la fine dell’anno. Le amministrazioni pubblicano sul sito web l’elenco degli enti che hanno ricevuto i pagamenti, entro 90 giorni dall’erogazione.

I beneficiari presentano un rendiconto entro un anno dalla ricezione delle somme, accompagnato da una relazione illustrativa: da questa documentazione deve risultare in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite (le amministrazioni competenti pubblicano i moduli da utilizzare sui propri siti istituzionali).

L’amministrazione competente può presentare ricorso se ritiene che le somme siano state indebitamente percepite o utilizzate: in questo caso, il beneficiario deve rimborsare il dovuto entro 60 giorni dal provvedimento contestativo, rivalutate e maggiorate degli interessi legali.