Cinque per Mille: come nasce
Il Cinque per Mille venne introdotto, a titolo iniziale e sperimentale, dalla legge del dicembre 2005 n. 266 e, ad oggi, i soggetti che possono beneficiare di questa quota sono i seguenti:
- Enti del volontariato (Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute);
- Enti della Ricerca Scientifica e dell’Università;
- Enti della Ricerca Sanitaria;
- Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute del Coni come attività di interesse sociale.
In alternativa, i contribuenti possono decidere di destinare 5 per mille al proprio Comune di residenza a sostegno delle attività di carattere sociale svolte.
Istruzioni: che cosa di vede fare
Il modulo relativo alla scelta del Cinque per Mille (730-1) va compilato e consegnato assieme alla dichiarazione dei redditi, la quale, può essere presentata a due soggetti distinti:
- il sostituto di imposta che ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare al contribuente assistenza fiscale per quell’anno;
- il CAF o i professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.
Non è necessaria la consegna diretta del modello all’Agenzia delle Entrate dal momento che questo spetta al datore di lavoro, all’ente pensionistico o al CAF.
Scadenze
Il Modello 730-1 per la scelta del soggetto a cui destinare il Cinque per Mille si trova all’interno della documentazione del Modello 730 la cui scadenza per la presentazione, per effetto del Decreto Legge Coronavirus, è stata prorogata entro il 30 settembre 2020 sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto di imposta, oppure al CAF, o al professionista. Per la Dichiarazione dei redditi persone fisiche (ex Modello Unico) la scadenza da ricordare è il 30 novembre 2020, in caso di invio per via telematica.
Documentazione
Ricordiamo che, insieme a questo modulo, già compilato o meno, vanno consegnati anche i seguenti documenti:
- il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
- le fatture, ricevute, scontrini, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo;
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;
- le ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio;
- gli attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
- l’ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta.
Se si consegna la dichiarazione al sostituto d’imposta, non va allegata la relativa documentazione tributaria (che va comunque conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione).