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INPS: Modello ICRIC proroga al 30 giugno

di Noemi Ricci

Pubblicato 7 Aprile 2011
Aggiornato 14 Maggio 2012 08:57

Prorogata al 30 giugno la scadenza per la presentazione del Modello ICRIC, certificazione obbligatoria per i titolari di indennità di accompagnamento o frequenza per mantenere il sussidio.

Prorogato al 30 giugno 2011 la scadenza per la presentazione del Modello ICRIC (prevista per fine marzo), ossia per la trasmissione della dichiarazione di responsabilità da parte dei titolari di indennità INPS di accompagnamento o frequenza.

Il modulo ICRIC per l’Invalidità civile certifica i requisiti per il mantenimento del sussidio INPS (assenza di ricoveri in strutture pubbliche).

Il modello può essere presentato online sul sito INPS (sezione “Servizi al Cittadino”) utilizzando il codice PIN; presso un CAF o con l’ausilio di un professionista abilitato. In caso di problemi è possibile contattare il Numero Verde (Contact Center INPS-INAIL).

L’accertamento annuale richiede infatti l’invio della certificazione, compilando e inviando per via telematica il modello ICRIC (generalmente ricevuto per posta). La novità è che il termine per la presentazione delle autocertificazioni relative al 2010 e/o 2011 è stata ora prorogata al 30 giugno 2011 per dare tempo di espletare la procedura telematica.

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Soggetti interessati

(non ricoverati gratuitamente)

La dichiarazione di responsabilità interessa gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45).

  • Invalidi totali con pensione e indennità di accompagnamento;
  • Invalidi totali maggiorenni con sola indennità di accompagnamento in fascia provvisoria;
  • Invalidi totali (non ricoverati) titolari di reddito oltre il tetto massimo e con sola indennità di accompagnamento;
  • Invalidi totali oltre i 65 anni con sola indennità di accompagnamento;
  • Invalidi totali minorenni con sola indennità di accompagnamento;
  • Invalidi parziali con indennità di accompagnamento per effetto di concausa cecità parziale (C.C. 346/1989);
  • Invalidi parziali minorenni con diritto a indennità mensile di frequenza (legge 11 ottobre 1990 n. 289);