Scade oggi il termine per il versamento, esente da sanzioni, dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta sulle rivalutazioni 2009 dei trattamenti di fine rapporto (TFR) accantonati al 31 dicembre 2008.
Si tratta del secondo versamento TFR, al quale va scalato l’importo anticipato lo scorso 16 dicembre in acconto.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile sulla “Disciplina del trattamento di fine rapporto“, il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato utilizzando un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento rispetto all’anno precedente dell’indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Nel caso di rivalutazione effettuata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’indice Istat è quello risultante nel mese in cui essa è avvenuta.
L’articolo 11 del decreto legislativo 47/2000 stabilisce le modalità per determinare e versare l’acconto di dicembre e il saldo di febbraio. Per quanto riguarda quest’ultimo, oggi in scadenza, il calcolo deve essere effettuato applicando l’aliquota 11% sulle rivalutazioni del TFR.
Per il versamento, il codice tributo da utlizzare è il 1713. Se invece si vuole utilizzare l’eventuale credito da anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto – come previsto dall’articolo 3, comma 213, legge 662/1996 – il codice tributo è il 1250.