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Compensazioni IVA e Pmi: crediti 2008-2009 senza tetti

di Noemi Ricci

18 Gennaio 2010 10:00

Dopo le difficoltà manifestate dalle Pmi, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle novità di compensazioni IVA introdotte dal decreto anticrisi: prima fra tutte, l'assenza di tetto per i crediti 2008-2009

Dichiarazione redditi: novità sul calcolo IVA troppo complesse per le Pmi? Per sciogliere i numerosi dubbi sollevati dalle Confederazioni delle Piccole e medie imprese – e rispondendo così alla richiesta di 1 anno di moratoria – l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare che chiarisce e spiega meglio gli adempimenti previsti dal decreto anti-crisi (Dl n.78/2009) in tema di compensazioni IVA, in vigore dal primo gennaio 2010.

Prima di tutto, per i vecchi crediti valgono le vecchie regole: dunque, niente limiti alla compensazione di crediti IVA residui maturati nel 2008.

Niente sbarramenti anche per quelli trimestrali relativi al 2009, i quali si potranno compensare senza limiti. Mentre per i crediti 2010 dovranno essere rispettati i nuovi paletti.

Per chi rientra nel tetto dei 10mila euro l’anno (somma maturata nei tre trimestri), i crediti Iva 2009 saranno compensabili anche prima della presentazione della dichiarazione.

Mentre chi supera tale tetto lo potrà fare solo dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o dell’istanza trimestrale.

Altra novità è la possiilità di portare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale “sganciato” da Unico. Devono ancora presentarla al suo interno, invece, i contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.

Infine, per chi presenterà autonomamente la dichiarazione annuale IVA entro febbraio, gli adempimenti si alleggeriscono dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.

L’obiettivo della nuova normativa è principalmente scongiurare le compensazioni indebite di crediti IVA inesistenti.