Superbonus per un solo appartamento in condominio?

Risposta di Barbara Weisz

27 Maggio 2021 15:00

Lorenzo chiede:

Per un appartamento in condominio è possibile realizzare autonomamente opere rientranti tra quelle del Superbonus senza che il condominio sia coinvolto? Parliamo di cappotto termico all’interno dell’appartamento, sostituzione infissi e impianto di riscaldamento, con i requisiti energetici richiesti. Nel caso siano presenti irregolarità edilizie (es.: soppalco abitabile), è possibile richiedere ora la sanatoria ed accedere ai benefici del Superbonus in attesa della regolarizzazione?

Gli interventi nella singola unità abitativa in condominio sono agevolabili con il Superbonus se il rifacimento del cappotto termico ha le caratteristiche previste per rientrare nell’agevolazione. E’ l’unico, fra gli interventi che lei elenca, che può infatti essere considerato trainante, e quindi consentire l’applicazione dell’agevolazione al 110% anche agli altri lavori, che sarebbero invece trainati.

Per il rifacimento del cappotto termico, è possibile utilizzare il Superbonus solo se i lavori riguardano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente all’interno di edifici plurifamiliari (non è quindi il caso dell’appartamento in condominio, che non ha se caratteristiche di unità indipendente). Solo in questi casi è possibile usarlo in relazione a singole unità abitative. Se invece il requisito sopra esposto non è soddisfatto,  l’intervento non è agevolabile con il Superbonus. La norma (lettera a, comma 1, dell’articolo 119 sopra citato) si riferisce specificatamente a:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Per quanto riguarda gli altri lavori, sostituzione infissi e impianto di riscaldamento non possono autonomamente ricadere nel Superbonus, perché gli interventi di climatizzazione invernale sono trainati solo se riguardano le parti comuni degli edifici. Possono essere agevolati al 110% come interventi trainati se realizzati contemporaneamente al cappotto termico con le caratteristiche sopra esposte.

Sulla questione delle irregolarità edilizie, il consiglio in questi casi è sempre di rivolgersi a un professionista del settore per evitare errori (sono pratiche spesso complesse). Tendenzialmente, prima si deve sanare l’abuso (o comunque avviare la pratica di condono), in modo da utilizzare l’agevolazione su un immobile già oggetto di sanatoria. Ci sono casi in cui si possono applicare le agevolazioni anche senza ma solo se la violazione riguarda meno del 2% della superficie. Ma ripeto, in questi casi la cosa migliore è rivolgersi a un professionista del settore.

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Risposta di Barbara Weisz