Rinnovo agevolazioni impatriati senza iscrizione AIRE?

Risposta di Barbara Weisz

18 Marzo 2021 11:00

Sabyne chiede:

Vorrei capire se quanto indicato nel vostro articolo mi permette di accedere al prolungamento delle agevolazioni impatriati per il secondo quinquennio, pur non essendo stata iscritta all’AIRE. Nel pezzo scrivete che: “in caso di mancata (o insufficiente in termini di durata biennale) iscrizione all’AIRE (anche per cittadino straniero che non si sia cancellato dall’anagrafe in Italia), basta dimostrare di essere stato fiscalmente residente in un Paese estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento”.

L’opzione fiscale per gli impatriati prevede una tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dopo aver trascorso all’estero i due precedenti periodi d’imposta, impegnandosi a restare nel nostro Paese per almeno due anni lavorando prevalentemente in territorio italiano.

Come lei giustamente sottolinea, è previsto che siano iscritti all’AIRE, l’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero. Ma la norma che regola l’agevolazione, ossia l’articolo 16 del dlgs 147/2015, con il comma 5-ter (che è stato introdotto dall’articolo 5 del dl 34/2019) ha previsto che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE possano accedere al beneficio fiscale se hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi (sempre nei due periodi di imposta precedenti al rientro in Italia).

In realtà, va detto che la “sanatoria” per i non iscritti AIRE è precedente alla proroga a cui lei fa riferimento, che è contenuta nella legge 178/2020 (la Manovra 2021). Inoltre, la formulazione della proroga torna a parlare specificamente di iscritti all’AIRE. Tuttavia, sulla deroga era già intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con circolare 33/2020, spiegando che la ratio è quella di «superare il requisito formale della mancata iscrizione all’AIRE, o della iscrizione per un periodo insufficiente», a fronte del possesso degli elementi probatori di natura sostanziale, consentiti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Quindi, ricorrendo anche tutti gli altri requisiti previsti, direi che lei ha diritto alla proroga.

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Risposta di Barbara Weisz