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Nel decreto Cura Italia è prevista la possibilità di cessione di crediti deteriorati e trasformazione in credito di imposta. E’ possibile utilizzare questo anche portare in detrazione imposte pagate per emissioni di fatture a clienti debitori in corso di procedure fallimentari? E’ possibile compensare l’IVA già versata per queste fatture con debiti nei confronti della agenzia sia attuali che versamenti futuri?
La discriminante è il momento in cui è avvenuta la cessione del credito.
Il riferimento è l’articolo 55 del decreto Cura Italia, in base al quale un’impresa che cede a titolo oneroso crediti deteriorati può trasformare in credito d’imposta le tasse già pagate in relazione a queste due componenti:
Non credo che sia possibile compensare l’IVA con altre imposte diverse, o altre tipologie di debiti con il Fisco, relativi a periodo diversi.
La norma sopra citata prevede la compensazione in base alle seguenti leggi: articolo 17 del decreto legislativo 141/1997 (compensazioni possibili nei confronti dei medesimi soggetti in relazione allo stesso periodo d’imposta), articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 (rimborsi in dichiarazione dei redditi o in relazione a gruppi societari).
Per una consulenza in materia, in ultima analisi, è necessario rivolgersi ad uno specialista della materia, noi possiamo soltanto fornirle un primo orientamento.