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ISEE, le esenzioni dal reddito dei disabili

di Noemi Ricci

Pubblicato 25 Ottobre 2016
Aggiornato 14 Febbraio 2017 09:24

Nuovi chiarimenti INPS in merito alle prestazioni percepite da disabili e non autosufficienti che non vanno inserite nell'ISEE.

Aggiornate da parte dell’INPS le FAQ sul nuovo ISEE, ovvero sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente post-riforma 2015 (Dl n. 42/2016, convertito dalla legge n. 89/2016). Tra gli ultimi chiarimenti la conferma che non rientrano nel calcolo del reddito le indennità e i contributi percepiti da soggetti con disabilità e non autosufficienza.

=> ISEE, le nuove FAQ INPS online

In particolare, sono escluse dal Quadro FC4 della DSU prestazioni quali:

  • contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • voucher per servizi all’infanzia;
  • assegni di cura;
  • bonus gas e elettrico;
  • altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile.

A riconoscere le ragioni di disabili e non autosufficienti, che chiedevano di non far rientrare nel reddito complessivo ai fini ISEE anche le indennità e le pensioni percepite dai soggetti disabili è stato il TAR Lazio con le sentenze nn. 2454/15 – 2458/15- 2459/15. Interpretazione poi ribadita da tre diverse sentenze del Consiglio di Stato che ha confermato definitivamente come tutte le forme di indennità erogate ai disabili, sia risarcitorie sia di accompagnamento, non devono essere considerate reddito per il calcolo dell’ISEE.

=> ISEE precompilato nel decreto fiscale

Nel dettaglio, nella risposta INPS inserita tra le FAQ ISEE si legge:

“Non vanno indicati, a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale). Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spe se per le famiglie affidatarie di persone minorenni.”

INPS.