Superbonus 110%, pertinenze e modifiche catastali: limiti di spesa

di Noemi Ricci

16 Novembre 2021 10:30

Superbonus 110%: i chiarimenti delle Entrate sul calcolo dei limiti di spesa in caso pertinenze e lavori che nel modificano la categoria catastale.

Sul Superbonus 110% e sui limiti di spesa per la detrazione in presenza di pertinenze, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti con l’interpello n. 765 /2021. In particolare, il Fisco ritiene che, nel calcolare il tetto dell’agevolazione, bisogna tenere conto della situazione esistente, ovvero solo delle unità immobiliari esistenti a inizio lavori.

L’interpello

La domanda posta dal contribuente alle Entrate riguardava un fabbricato di cui è comproprietario, composto da una unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, un’autorimessa (C/6) e un magazzino (C/2), volendo beneficiare del Superbonus 110% con un progetto con cambio di destinazione d’uso del magazzino e alla creazione di un’ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3. Per il calcolo dei limiti di spesa in relazione agli interventi ammissibili alla detrazione fiscale del 110%, quante unità immobiliari prendere in considerazione?

I chiarimenti

Con la risposta all’interpello n. 765 /2021, l’Agenzia richiama la circolare n. 24/E/2020 nella quale si precisa che il Superbonus 110% spetta per gli “interventi realizzati, tra l’altro, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)i cui limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente”. In casi come quello esaminato, in cui i lavori cambiano l’accatastamento dei fabbricati, per verificare i tetti di spesa entro i quali spetta la detrazione IRPEF maggiorata, si deve far riferimento alla situazione originale, di partenza. Se gli interventi comportano l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un’unica unità, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.

Superbonus 110%

Il riferimento è alla detrazione IRPEF del 110% introdotta con il  Decreto Rilancio (articolo 119 del DL n. 34/2020) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Limiti di spesa

Nell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ricorda i seguenti limiti di spesa, per tipologia di intervento, per la fruizione del Superbonus 110%:

  • miglioramento sismico 96.000 euro;
  • isolamento termico delle pareti esterne 50.000 euro;
  • sostituzione della centrale termica 30.000 euro;
  • sostituzione degli infissi 54.545 euro;
  • installazione dell’impianto fotovoltaico 48.000 euro.

I contribuenti possono detrarre, per gli interventi effettuati, spese entro questi limiti considerando la singola unità residenziale unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali.