Ecobonus per singole unità in condominio: requisiti, approvazione e lavori ammessi

di Anna Fabi

8 Ottobre 2020 15:55

Ecobonus 110% per i singole unità immobiliare solo con delibera condominiale e per lavori che interessano almeno il 25% della superficie.

Nel caso in cui il condominio non approvi i lavori di efficientamento energetico ammessi all’Ecobonus 110%, esprimendo però parere favorevole all’esecuzione eventuale sulle singole unità immobiliari, vanno comunque rispettate le regole che prevedono l’agevolazione nel caso in cui i lavori riguardino almeno il 25% dell’involucro dell’edificio.

Il chiarimento è contenuto in uno specifico interpello dell’Agenzia delle Entrate (408/2020). La detrazione, sottolinea il Fisco:

spetta per gli interventi di isolamento termico degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.

Se l’assemblea condominiale approva interventi che interessano solo la parte dell’involucro relativa a singole unità abitative, come nel caso in esame, i singoli proprietari possono procedere con i lavori. Ma l’Ecobonus al 110% spetta solo a condizione che «tali interventi interessino l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda» e «assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

=> Decreti Ecobonus 110% in Gazzetta: regole in vigore

In parole semplici, l’approvazione dell’assemblea condominiale su lavori che interessino le singole unità abitative non cambia i requisiti tecnici che i lavori devono avere. Questi ultimi sono precisati nell’articolo 199 del dl 34/2020: per quanto riguarda le opere di isolamento termico, il riferimento preciso è la lettera a del comma 1 dell’articolo di legge.

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L’interpello precisa infine che, in presenza di lavori trinanti, il singolo proprietario può effettuare interventi trainati, ad esempio di isolamento termico sulle pareti interne dell’unità immobiliare.