Principio di competenza: ratei e risconti

di Nicola Santangelo

2 Maggio 2013 12:00

L'articolo 2424 del codice civile stabilisce che nella voce “Ratei e risconti attivi” devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio ma esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce “Ratei e risconti passivi” devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio ma esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

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I ratei e i risconti sono elementi di fondamentale importanza nel bilancio delle imprese poiché permettono ai costi e ai ricavi di manifestarsi a cavallo di due esercizi.

Si tratta di strumenti che integrano e rettificano il conto economico e permettono il rispetto dell'inviolabile principio di competenza. In questo modo entro la chiusura dell'esercizio in corso devono essere chiusi costi e ricavi di competenza dell'esercizio da rinviare all'esercizio successivo e aperti i ratei e i risconti. Di contro, dopo l'apertura del nuovo esercizio si dovranno chiudere ratei e risconti e accendere i rispettivi costi e ricavi.

Ratei e risconti trovano la loro allocazione fra le attività  e le passività  dello Stato Patrimoniale (leggi di più). Affinché sia garantita la trasparenza del bilancio in chiusura è opportuno che i movimenti che hanno generato i ratei e i risconti siano opportunamente evidenziati e commentati in Nota integrativa.

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Si immagini la ditta Alfa S.r.l. che in data 1 settembre ha sostenuto costi di assicurazione annuale pari a euro 1.200. Al 31 dicembre si dovrà  rilevare il risconto attivo e stornare il costo. Per il calcolo del risconto si dovrà  rapportare il costo ai mesi di competenza dell'esercizio successivo:

(1.200 / 12) x 8 = 800La scrittura contabile sarà  la seguente:

Dare Avere
Risconti attivi 800,00
Assicurazioni 800,00