Tratto dallo speciale:

Pensione anticipata senza tagli con contribuzione piena

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Novembre 2014
Aggiornato 20 Febbraio 2017 11:59

Lavoratori in pensione anticipata con requisito contributivo pieno senza il taglio dell'assegno previsto dalla Riforma Pensioni Fornero: ecco l'emendamento alla Legge di Stabilità.

I lavoratori che hanno diritto alla pensione anticipata senza il requisito anagrafico ma con 42 anni e sei mesi di contributi (p 41 anni e sei mesi per le donne) riceveranno un assegno pieno, senza la decurtazione prevista dalla Riforma Fornero facendo valere ai fini del requisito contributivo qualsiasi tipologia di versamento. Lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2015 approvato in Commissione alla Camera, che sospende temporaneamente la penalizzazione. L’emendamento Gnecchi – Damiano recita:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

=>Leggi come ottenere la pensione anticipata

Pensione piena

La modifica all’ultima riforma delle Pensioni attualmente in vigore, riguarda quei lavoratori che maturano il diritto per accedere alla pensione anticipata entro fine 2017. Se si ritirano con il contributivo pieno (42 anni e sei mesi per gli uomini, 41 anni e sei mesi per le donne) nel 2015, prenderanno una pensione senza penalizzazioni economiche, anche senza 62 anni di età. Dal 2016, per effetto dell’applicazione della speranza di vita, i requisiti contributivi passeranno a 42 anni e 10 mesi e a 41 anni e 10 mesi, rispettivamente.

Prepensionamento

In base all’attuale normativa, la scelta del prepensionamento comporta un taglio dell’assegno previdenziale pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età minima (62 anni), che sale al 2% per ogni anno prima dei 60 anni. Si può scampare alla decurtazione soltanto se i 42 anni e 6 mesi di contributi derivano da prestazione effettiva di lavoro (articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).

L’emendamento

Grazie all’emendamento alla Legge di Stabilità approvato, invece, per raggiungere l’anzianità contributiva il lavoratore può far valere qualsiasi tipologia di contributi accreditati sul proprio conto assicurativo (anche da riscatto e figurativi): se si ritira a 59 anni non riceverà un assegno tagliato del 4%, ma la pensione piena (sempre se rispetta il requisito dell’anzianità contributiva), perfezionando dunque le deroghe già concesse dal Milleproroghe 2012.Tale agevolazione interesserà soltanto i trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

=> Pensioni anticipate, maggiore flessibilità INPS nel 2015

Altre misure sulle pensioni

Ricordiamo che la Legge di Stabilità prevede anche un’altra modifica alla riforma previdenziale di fine 2011 che riguarda le cosiddette pensioni d’oro, reintroducendo il principio in base al quale chi usufruisce della possibilità di restare nel mondo del lavoro più a lungo rispetto al compimento dei 70 o 75 anni – e  di conseguenza (come prevede la legge) ha la quota di pensione maturata dopo il 2012 calcolata interamente con il contributivo – non può comunque percepire un assegno più alto di quello che gli spetterebbe con il calcolo retributivo, quindi in pratica non può avere una pensione che superi l’80% dell’ultimo stipendio.