Al lavoro anche dopo i 65 anni: la sentenza 2446/2013 del TAR del Lazio annulla la circolare 2/2012 della Funzione Pubblica nella parte in cui si imponee la pensione al compimento del 65esimo anno di età nei confronti di quei dipendenti pubblici che entro il 2011 erano già in possesso dei requisiti necessari per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.
La motivazione è che la Riforma delle Pensioni nella Pubblica Amministrazione (articolo 24 del Dl 201/2011) non può essere utilizzata per mandare in pensione di vecchiaia tutti coloro che hanno raggiunto i 65 anni.
Il contenuto della circolare è condiviso con INPS, Ministero del Lavoro e dell’Economia
Il nodo della sentenza del TAR è l’interpretazione dell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, che al comma 6, lett. c) innalza da 65 a 66 anni l’età richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia nella PA.
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Secondo il TAR del Lazio i nuovi requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia si applicano a coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità, ma non quelli per la pensione di vecchiaia.
Il caso riguardava un direttore generale dell’amministrazione penitenziaria collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 1° gennaio 2013, avendo compiuto 65 anni di età il 23 dicembre 2012, che ha chiesto l’annullamento dell’atto ed un risarcimento danni per violazione di legge ed eccesso di potere.
Ai giudici del TAR veniva quindi chiesto di chiarire se il raggiungimento del requisito di anzianità e di vecchiaia debbano essere valutati disgiuntamente o meno, essendo possibile interpretare in entrambi i sensi quanto disposto dall’art. 24 della Riforma delle Pensioni.
Secondo l’analisi della normativa effettuata dai giudici, i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, regolati dal comma 14 dell’art. 24, dal punto di vista temporale, devono cadere insieme.
Dunque, tornando al caso in esame, avendo il lavoratore conseguito il diritto alla pensione di anzianità al 31 dicembre 2011 ma non avendo alla stessa data raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia ad esso è possibile applicare, su richiesta, il nuovo regime previdenziale che prevede un elevamento dell’età pensionabile a 66 anni di età.
Il TAR ha quindi dato ragione al lavoratore, rigettando però la domanda di risarcimento danni, non avendo il ricorrente provato di aver subito alcun danno, non avendo tra l’altro interrotto il lavoro per effetto della tutela cautelare concessa dal Tribunale stesso.