Esodati: ancora chiarimenti INPS sui salvaguardati

di Francesca Vinciarelli

7 Marzo 2013 09:35

Chiarimenti INPS per gli esodati, più in particolare per i lavoratori in mobilità ordinaria: ecco i criteri per la salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni.

Esodati ancora oggetto di un messaggio INPS (il n. 3890), che fornisce nuove istruzioni sui criteri di accesso alla salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni Fornero, per quanto riguarda la fascia di lavoratori in mobilità ordinaria.

I chiarimenti arrivano a fronte della nota dil Ministero del Lavoro sui lavoratori cessati per accordi individuali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale del 1° giugno 2012.

=>Per approfondimenti, vai allo Speciale Esodati

Mobilità ordinaria

L’INPS ricorda che a seguito dell’aggiornamento della procedura Unicarpe per la trattazione delle domande degli esodati inclusi nel monitoraggio dei primi 65 mila lavoratori salvaguardati dalla Riforma delle Pensioni (messaggio n. 20441), la data di fine della mobilità ordinaria viene acquisita in automatico.

=> Scopri chi sono gli esodati con diritto alla salvaguardia

Per alcuni lavoratori in mobilità ordinaria, tuttavia, non è possibile determinare in maniera automatica la data di fine mobilità, pertanto in risposta si avrà il seguente messaggio: “presenza di domanda di mobilità in deroga da sottoporre a verifica dell’operatore del sostegno al reddito”.

Si tratta di lavoratori destinatari di un provvedimento di mobilità in deroga alla normativa ordinaria contenuto in apposito decreto Ministeriale o Regionale. Quest’ultimo può riguardare:

  1. lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria;
  2. lavoratori che hanno terminato la mobilità ordinaria.

Nel primo caso non si ha diritto alla salvaguardia prevista dal decreto per i primi 65mila esodati, che non spetta in caso di mobilità in deroga.

Nel secondo caso, si legge nel messaggio INPS «l’operatore del processo sostegno del reddito dovrà restituire a quello dell’assicurato-pensionato, relativamente alla sola mobilità ordinaria, le seguenti informazioni:

  • data di licenziamento;
  • data di inizio della mobilità ordinaria;
  • data di fine della mobilità ordinaria.»

=> Leggi lo speciale Pensioni e Riforma delle Pensioni

Se la mobilità ordinaria è stata sospesa per alcuni periodi, all’interno di quello di pagamento, per effetto di rioccupazione a tempo determinato, l’ultimo dato (la data di fine mobilità ordinaria) potrebbe non coincidere con quella fornita dalla procedura DSWEB, quindi dovrà essere individuata dall’operatore del processo sostegno del reddito.

Per maggiori dettagli consulta il Messaggio INPS n. 3890

______________

* Immagine Shutterstock