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IRAP: solo per attività autonome

di Noemi Ricci

Pubblicato 29 Maggio 2009
Aggiornato 14 Gennaio 2014 10:25

La Corte di Cassazione ha chiarito con una sentenza che l'IRAP deve essere pagata da lavoratori autonomi e professionisti, ma solo se in possesso di un'autonoma organizzazione

Il pagamento dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è uno dei temi caldi di questo periodo, con la dichiarazione dei reddditi alle porte. Imprese e professionisti devono versarla, ma in quali casi? Agenti di commercio e promotori finanziari sono considerati imprenditori o professionisti ai fini del pagamento IRAP?

La sentenza emessa dalle Sezioni unite della Cassazione civile chiarisce una volta per tutte: agenti di commercio e promotori finanziari non hanno l’obbligo di versamento IRAP ma solo se non sono titolari di una propria organizzazione autonoma.

In questo caso infatti aderirebbero ai canoni fissati dalla Cassazione per autonomi e professionisti.

Il dubbio era sorto nella sezione tributaria, tra le sentenze che avvaloravano tale tesi e quelle che invece sostenevano che la tassa deve essere imposta sempre e comunque a tali soggetti.

In realtà molti di questi hanno fatto ricorso in seguito al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e nel 50% dei casi, avendo dimostrato di non essere un’organizzazione autonoma, hanno ottenuto la restituzione dell’imposta.

Ora, la Corte di Cassazione ha dato la conferma ufficiale che questo è l’unico caso in cui lavoratori autonomi e professionisti non sono assoggettati all’IRAP.