Preavviso dimissioni: decorrenza e trattenute

Risposta di Michele Bolpagni

Pubblicato 2 Dicembre 2016
Aggiornato 28 Febbraio 2018 10:05

Rosanna D. chiede:

Ho un contratto del Commercio a tempo indeterminato da marzo 2016 e da settembre il 3° livello.
Qualora volessi dare le dimissioni quale sarebbe il mio tempo di preavviso?

L’art.2118 del Codice Civile stabilisce l’obbligo del preavviso in caso di recesso da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e attribuisce ai contratti collettivi la facoltà di stabilirne modalità e durata. L’individuazione del preciso CCNL applicato al rapporto di lavoro è dunque essenziale per non incorrere in errore.

Ipotizzando che al lettore sia applicato uno dei due più diffusi dei CCNL del settore Commercio (Confcommercio o Confesercenti), la risposta si trova al capo IV, art.241, rubricato “dimissioni” dell’accordo di rinnovo Confcommercio datato 26.02.2011 (per Confesercenti stessi riferimenti, ma rinnovo del 15.03.2011).

=> Dimissioni senza preavviso per lavoratrici neo-madri

Per il livello e l’anzianità indicati dal lettore la durata è di 20 giorni di calendario, con la precisazione che i termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Ciò significa, per fare un esempio, che per le dimissioni eventualmente rassegnate il 25 novembre 2016 il periodo non decorre fino al primo dicembre per terminare, quindi, il 20 dicembre 2016.

Il mancato rispetto dei termini di preavviso determina una trattenuta pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo previsto, ma non lavorato, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive.

=> Indennità di mancato preavviso

Michele Bolpagni, Consulente del Lavoro

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