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Assegno di natalità, procedure INPS

di Barbara Weisz

20 Settembre 2017 15:55

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Come fare domanda di assegno di natalità: l'incrocio con i dati ISEE, regole e casi particolari, le novità 2017 INPS.

Dal primo gennaio 2017 sono cambiate le procedure INPS per gestire le domande e l’erogazione dell’assegno di natalità, aggiornate con una serie di controlli incrociati rispetto alle dichiarazioni ISEE. Le istruzioni sono contenute nel messaggio 261/2017 dell’istituto previdenziale.

Il Bonus Bebè è stato previsto dalla Legge di Stabilità (commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge 190/2014), spetta per ogni figlio nato fra il 2015 e il 2017 e va da 80 a 160 euro al mese a seconda dell’ISEE familiare (non superiore a 25.000 euro). Il Bonus è destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L’assegno è annuale ma viene versato ogni mese, fino al terzo anno di vita del bambino o dal suo ingresso in famiglia.

=> Assegno di natalità: DSU per il bonus bebè

Il punto sono i dati che il contribuente autodichiara compilando la DSU quando richiede l’ISEE, fra cui ci sono quelli relativi al patrimonio mobiliare. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociando le autodichiarazioni con i dati disponibili in Anagrafe Tributaria. Se emergono omissioni o differenze, invia comunicazione all’INPS.

L’istituto, dallo scorso 1 gennaio 2017, in questi casi sospende automaticamente l’istruttoria relativa alla domanda di prestazione, e invia automaticamente un avviso al contribuente, che indica la sospensione dell’istruttoria e contiene la richiesta di presentare entro 30 giorni una nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica), con le informazioni precedentemente omesse o esposte in difformità con i dati risultati dai controlli del Fisco. Non solo: la stessa procedura, per le domande che era già state accolte, sospende l’erogazione dell’assegno di natalità, sempre inviando automatico avviso al contribuente con le stesse richieste di cui sopra.

=> ISEE, Guida alla Dichiarazione sostitutiva unica

L’avviso INPS arriva nella casella di posta elettronica certificata (PEC), dell’utente o del patronato attraverso il quale è stata inoltrata la pratica, oppure per posta, via raccomandata. La sospensione prosegue fino a quando il contribuente non risponde, presentando nuova DSU o documentazione che consenta di superare le divergenze e concludere l’istruttoria.

Attenzione: se la DSU per la richiesta di ISEE utile per ottenere l’assegno di natalità viene presentata negli ultimi mesi dell’anno, rischiano di non esserci i tempi tecnici per recuperare eventuali somme, oppure per far partire nel corso dell’anno l’assegno. La norma sull’ISEE, come è noto, prevede che dal primo gennaio di ogni anno cambi l’anno di riferimento di redditi e patrimoni. Se quindi la nuova DSU, che corregge quella precedente, viene presentata nell’anno successivo (ad esempio, nel 2018), non si possono più recuperare le mensilità perse nell’anno precedente.

Esempio: il contribuente presenta domanda di assegno di natalità,a DSU nell’ottobre 2017. Riceve l’attestazione ISEE con omissioni/difformità, e presenta la nuova DSU  il 10 gennaio 2018: la domanda sarà valida per il 2018, ma non potrà essere utile per l’erogazione delle mensilità l’anno 2017. Se invece il cittadino presenta la nuova DSU in novembre 2017, la domanda di assegno di natalità viene accolta e vengono erogate le mensilità da ottobre a dicembre 2017. Poi, nel 2018 va presentata una nuova DSU.

Vediamo un altro caso: la domanda di assegno di natalità, con DSU per ISEE, è presentata in dicembre 2017. Il cittadino riceve avviso INPS di omissioni/difformità, e presenta documentazione idonea a giustificare le omissioni o difformità riscontrate nel gennaio 2018: in questo caso la DSU presentata a dicembre diventa valida, e quindi verrà pagata la mensilità di dicembre 2017. Anche qui, poi nel 2018 bisogna presentare nuova domanda di ISEE.

Naturalmente, la nuova DSU eventualmente presentata per sanare la propria posizione viene accolta solo se non contiene ulteriori omissioni o difformità rispetto ai controlli del Fisco.

L’utente, per presentare la documentazione utile a giustificare la propria posizione ha a disposizione i seguenti canali: PEC, raccomandata postale A/R, sportello INPS territorialmente competente. La documentazione presentare può sanare la situazione, oppure se vengono rilevate nuove divergenze parte nuova comunicazione, e l’utente ha 12 mesi di tempo per rispondere.

Altre precisazioni fornite dall’INPS in relazione alla documentazione ISEE necessaria per ottenere l’assegno di natalità:

  • ISEE corrente: è l’ISEE che si può chiedere in corso d’anno, per correggere una precedente DSU, nel caso intervengano notevoli cambiamenti nella situazione economica. L’ISEE corrente ha validità due mesi: la procedura in questo caso determina l’importo dell’assegno di natalità in base all’ISEE corrente, fino alla presentazione di una nuva DSU, modello sostitutivo, da presentare entro la scadenza del bimestre di validità dell’ISEE corrente. Se il modello sostitutivo DSU non viene presentato in tempo, l’assegno viene rideterminato in base all’ISEE ordinario che era stato precedentemente rilasciato. SE l’ISEE ordinario era superiore alla soglia di legge dei 25mila euro, la domanda di assegno di natalità viene sospesa per perdita del requisito reddituale (la procedura invia sempre l’automatico avviso). Se l’ISEE ordinario era invece compreso fra i 7mila e i 25mila euro previsti dalla legge, l’importo della mensilità di assegno spettante verrà rideterminato in 80 euro mensili.
  • Codice IBAN per il pagamento: per il pagamento sul conto corrente, oltre a segnare l’IBAN nella domanda, bisogna presentare il modello SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), specificando modalità di pagamento scelta, riferimenti della banca, codice IBA.
  • ISEE minorenni: per l’assegno di natalità, il riferimento è l’ISEE minorenni che si riferisce al minore per il quale si chiede la prestazione, che differisce dall’ISEE ordinario ad esempio nei casi di genitori non coniugati e non conviventi fra loro.
  • Parto gemellare: va presentata una richiesta per ognuno dei gemelli.
  • Affidamento temporaneo: per avere diritto alla prestazione, la data di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che deve essere avvenuta nel triennio di riferimento ossia tra il  1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. Esempi: bambino nato nel 2014 ed in affido preadottivo nel 2016, la prestazione spetta in quanto l’affido preadottivo (evento tutelato) si è verificato nel triennio 2015-2017. Se però il bambino nato nel 2014 è in affido temporaneo nel 2016, la prestazione non spetta perché l’evento tutelato è la nascita, che non si è verificata nel triennio 2015-2017.

Per fare domanda, vai alla pagina ufficiale. Per approfondimenti sui requisiti, consulta il relativo Messaggio INPS