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Conguaglio contributi lavoro

di Barbara Weisz

9 Gennaio 2017 14:45

Elementi variabili della retribuzione, ferie, TFR, fringe benefit: istruzioni INPS per il conguaglio dei contributi, con scadenze, massimali e regole per le singole voci in busta paga.

I datori di lavoro possono effettuare il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali 2016 con le competenze di gennaio 2017, pagando entro la scadenza del 16 febbraio: lo specifica l’INPS nella circolare con tutte le indicazioni per le operazioni in questione. In pratica, le imprese che non hanno già effettuato il conguaglio in dicembre, potranno farlo in gennaio rispettando comunque i tempi di legge. Non solo: alcune tipologie di operazioni (TFR, misure compensative) possono essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2017 (scadenza di pagamento 16 marzo), senza oneri accessori. In questi caso, resta fermo l’obbligo del versamento o recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio.

=> Come leggere la busta paga: guida alle retribuzioni

C’è anche un’eccezione che riguarda alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost: la maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia di febbraio 2017. Infine, una proroga: la decorrenza per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali UniEmens, inizialmente prevista a partire dal 3 gennaio 2017, slitta al primo febbraio.

Vediamo adesso le istruzioni per i diversi elementi di retribuzione.

Elementi variabili retribuzione

Si tratta di compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, indennità riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali (non a zero ore). L’INPS sottolinea che si considerano assimilabili anche indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e  congedi parentali in genere.

I datori di lavoro possono tenere conto di queste variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Attenzione alle assunzioni di dicembre: se i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2016, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2017, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

In generale, l’istituto ricorda che ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2016) mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2017, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Nela CU 2017 e nel 770, le variabili retributive si inseriscono dell’imponibile dell’anno 2016.

=> Modello CU 2017: le novità fiscali

Monetizzazione ferie

L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto, può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Se il lavoratore prende le ferie in un momento successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, mentre il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato. Il flusso Uniemens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie.

=> Ferie non godute tassate in busta paga

Fringe benefit

Quando il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al limite esentasse (258,23 euro), l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo dei benefit, e non solo la quota eccedente. Attenzione: nella quantificazione si tiene conto anche di eventuali beni o servizi ceduti da precedenti datori di lavoro. Il datore di lavoro versa però solo i contributi che gli competono (mentre ai fini fiscali, il sostituto d’imposta trattiene l’IRPEF complessiva).

Per quanto riguarda la quantificazione forfetaria per l’utilizzo in forma privata dell’auto aziendale in uso promiscuo, il calcolo è effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15mila km,  riferendone il 30% ad uso privato (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

=> Tabelle ACI per rimborso dipendenti

Altri elementi di retribuzione

  • Massimale annuo per la base contributiva previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995: per l’anno 2016, è pari a 100mila 324 euro.
  • Contributo aggiuntivo 1% (articolo 3-ter della legge 438/1992): il tetto 2016 per la prima fascia di retribuzione pensionabile, sopra il quale si paga il contributo dell’1% sull’eccedenza, è pari a 46mila 123 euro.
  • Prestiti ai dipendenti: per calcolare il compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (attualmente, pari a 0) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
  • Previdenza coplementare: per i recuperi del contributo del 10%, sono istituite specifiche causali nel flusso Uniemens, L938 (contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS), e L939 (contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002).

237/2016