Proroga CIGS per crisi aziendale

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Luglio 2016
Aggiornato 6 Aprile 2017 14:43

Circolare applicativa sulla proroga CIGS in aziende in crisi che mirano al riassorbimento del personale: requisiti e procedura.

Ecco le modalità attuative per la proroga CIGS (cassa integrazione straordinaria) in aziende in crisi, che terminano l’attività e abbiano concrete prospettive di cessione d’impresa con riassorbimento dei dipendenti: sono contenute nella circolare 22/2016 del ministero del Lavoro, in attuazione del decreto interministeriale 95075 del 25 marzo 2016. La proroga fino a 12 mesi per le cessazioni di attività che avvengono nel 2016, fino a nove mesi per le cessazioni nel 2017, e fino a sei mesi per quelle relative al 2018.

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Il trattamento è «una proroga di un trattamento di CIGS per crisi aziendale già in corso.

Il piano di proroga CIGS che l’impresa presenta in sede di contrattazione sulla nuova cassa integrazione al ministero deve essere accompagnato da idonea documentazione su rapida cessione dell’azienda, con finalità di continuazione dell’attività o di ripresa, indicando gli obiettivi. In caso di riservatezza, il ministero può dichiarare di possedere proposte di terzi che assicurino prospettive di cessione e riassorbimento del personale.

=> Integrazione salariale nelle PMI

Dopo l’approvazione del nuovo piano, l’impresa deve presentare istanza ufficiale al ministero del Lavoro, Direzione Generale Ammortizzatori sociali, utilizzando il sistema informatico di CIGSonline. L’istanza contiene il verbale di accordo sindacale e i nominativi dei lavoratori interessati.

Perché sia utilizzabile, devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

  • l’impresa ha in corso un trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b, Dlgs 148/2015, o ai sensi dell‘articolo 1, comma 5, legge 223/91;
  • l’aggravarsi della crisi determina la cessazione dell’attività aziendale;
  • contestualmente si indicano concrete e rapide prospettive di cessione azienda e trasferimento lavoratori;
  • il piano di cessione deve garantire il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali;
  • l’impresa deve siglare specifico accordo con i sindacati presso il MiSE, che illustri il collegamento fra piano di cassa integrazione e prospettive ricollegabili alla prevista cessione di attivit, con un piano articolato per il riassorbimento del personale sospeso;
  • il via libera al piano è condizionato alla sostenibilità finanziaria (50 milioni annui): il ministero effettua un costante monitoraggio per verificare il superamento del tetto.