Il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera rientra fra i redditi di capitale prodotti all‘estero, di conseguenza può essere ricompreso nella tassazione agevolata che spetta agli stranieri titolari di pensioni estere che si trasferiscono in Italia.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta 292/2025, chiarisce dunque il perimetro applicativo della disposizione introdotta nel 2019 sui pensionati stranieri che si trasferiscono in determinati comuni italiani del Sud sotto i 20mila abitanti o di aree post-sisma.
Tasse ridotte ai pensionati stranieri: i requisiti
Si In base all’articolo 24-ter del TUIR (Testo unico imposte sui redditi), le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza in un piccolo Comune sotto i 20mila abitanti nelle regioni del Sud (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) oppure in uno dei comuni colpiti dal terremoto del 2016 e inseriti negli allegati 1, 2 e 2bis del decreto 189/2016, o dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva forfettaria del 7%.
Agevolazione anche sui redditi di capitale
Il caso analizzato riguardava i proventi dalla messa in liquidazione di società di diritto francese e lussemburghese partecipate e/o controllate, attraverso le quali aveva esercitato la propria attività all’estero. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, anche in tali casi, si tratta di «un reddito di capitale prodotto all’estero e, pertanto, rientra nell’ambito applicativo del regime opzionale in esame».
L’AdE rimanda alla Circolare 21/2020, alla quale è allegata una tabella riassuntiva di tutti i redditi esteri che possono rientrare nella disposizione agevolativa.
In linea generale, si considerano prodotti all’estero tutti quelli che non rientrano nell‘articolo 23 del TUIR, che individua i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Secondo questa norma, un reddito è prodotto nel territorio dello Stato quando è possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, mentre si considera prodotto all’estero (ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ai residenti) soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle normativamente previste.