La Cassazione è intervenuta in merito ai requisiti per l’accesso all’Assegno Sociale da parte di coniugi che, in fase di separazione, non hanno richiesto l’assegno di mantenimento.
Ribaltando la decisione dell’INPS, la Corte ritiene che per accedere alla prestazione (nel rispetto della soglia anagrafica necessaria, pari a 67 anni di età) assuma come unica rilevanza fondamentale lo stato di bisogno economico, a prescindere dalla presenza o meno di un assegno di mantenimento assegnato.
Con la sentenza n. 23407/2025, dunque, viene sancito il diritto alla corresponsione dell’Assegno Sociale con unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, condizione che si può desumere dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti. Di contro, la mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione si per sè non ha alcun valore indicativo della reale situazione economica del richiedente.
=> Assegno sociale anche al coniuge senza mantenimento
La Cassazione conferma pertanto un orientamento già affermato in passato con la sentenza del 6 ottobre 2022 n. 29109, decisione relativa sempre al diritto di percepire l’Assegno Sociale, in quel caso da parte del coniuge che ha rinunciato all’assegno di mantenimento in seguito alla separazione.