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Opzione Donna, domanda pensione in qualsiasi momento

di Anna Fabi

6 Giugno 2022 07:28

La domanda di pensione con Opzione Donna, per chi ha già il requisito, si può presentare anche in futuro se più conveniente: regole e istruzioni INPS.

Le lavoratrici che nel 2022 intendono andare in pensione con la proroga dell’Opzione Donna possono presentare in qualsiasi momento la domanda attraverso il servizio online INPS. Se tuttavia vogliono attendere il 2023 per aumentare il proprio montante contributivo ai fini dell’importo dell’assegno, oppure per aspettare di conoscere le novità della riforma pensioni attesa per fine anno con la prossima Legge di Bilancio, possono rimandare senza perdere il diritto maturato, che si cristallizza e pertanto può essere esercitato in qualsiasi momento.

Vediamo tutti i dettagli.

Pensione Opzione Donna: regole 2022 e 2023

Per prima cosa ricordiamo qual è la norma di riferimento per andare in pensione con Opzione Donna, secondo gli attuali requisiti. Si tratta del comma 94 della legge 234/2021 (la Legge di Bilancio 2022), in base al quale possono ritirarsi con l’Opzione Donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 avevano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se dipendenti e di 59 anni se autonome. La scelta comporta il ricalcolo interamente contributivo della pensione.

Chi accede alla proroga di Opzione Donna

In pratica, è stato esteso di un anno il requisito anagrafico, consentendo di utilizzare questa forma di pensione anticipata anche alle lavoratrici nate nel 1963 o nel 1962, rispettivamente se dipendenti e autonome. Per il resto, si applicano tutte le regole precedentemente applicate.

  • Con riferimento al requisito anagrafico, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
  • Non valgono, per il perfezionamento del requisito contributivo, i periodi di disoccupazione e malattia (quindi, non si calcolano i relativi contributi figurativi). Valgono, invece, i contributi da riscatto, ma nel caso in cui la avoratrice debba utilizzare il riscatto agevolato, o un’altra forma di riscatto con ricalcolo contributivo, devono presentare le due domande contestualmente. Se presentano prima la domanda di riscatto, poi non possono più accedere all’Opzione Donna.
  • Resta fermo il  perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
  • Si applicano le finestre mobili pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le autonome. Significa che, dal momento in cui si matura il requisito, devono trascorrere i tempi previsti dalle finestre mobili per la prima decorrenza utile, ovvero per percepire il primo assegno pensionistico.

Come anticipato, vale il principio della cristallizzazione del diritto, per cui le lavoratrici che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre 2021, possono esercitare il diritto ad andare in pensione in qualsiasi momento.

Quando decorre la pensione con Opzione Donna

La decorrenza della pensione con i requisiti attuali non può essere anteriore: al primo febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima; al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria. Per il comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, le prime decorrenze sono il primo settembre 2022 e il primo novembre 2022.

=> Opzione Donna: le decorrenze fino al 2023

Come e quando fare domanda di Opzione Donna

Le procedure per le domande di pensione possono essere utilizzate per presentare la richiesta di pensione con Opzione Donna secondo le consuete modalità. Si può inoltrare domanda online tramite sito INPS o chiamando il contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o ancora rivolgendosi ad un patronato convenzionato. Per ulteriori dettagli e casi particolari, l’INPS rinvia alle istruzioni diramate con la circolare n. 11/2019 e ai chiarimenti forniti con i messaggi n. 1551 del 16 aprile 2019 (paragrafo 2) e n. 4560 del 21 dicembre 2021.