Tratto dallo speciale:

Sgravio INPS assunzioni femminili: requisiti e casi particolari

di Alessandra Gualtieri

7 Aprile 2021 10:13

Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022: chiarimenti INPS sui requisiti per trasformazioni e contrati a termine.

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 16, legge 178/2020) ha istituito l’esonero contributivo al 100% per i datori di lavoro che procedono con l’assunzione nel biennio 2021-2022 di disoccupate di lungo corso, lavoratrici svantaggiate, autonome o precarie a basso reddito (con un limite massimo di 6mila euro l’anno).

Sono ammesse a questa formula di assunzione agevolata per il 2021-2022 (che si integra con le altre formule strutturali già esistenti) donne con almeno 50 anni se disoccupate da oltre 12 mesi; di qualsiasi età se residenti in regioni svantaggiate e disoccupate da 6 mesi; di qualsiasi età se svolgono professioni o attività in settori caratterizzati da disparità di genere e prive di un impiego da 6 mesi; di qualsiasi età e ovunque residenti se prive di un impiego da 24 mesi.

A integrazione della Circolare attuativa dello scorso febbraio (n. 32/2021) con le istruzioni per la domanda, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti sui requisiti per ottenere l’esonero (cfr.: Messaggio 201421/2021). In particolare, si analizzano le fattispecie dei rapporti di lavoro incentivati: assunzioni a tempo determinato e indeterminato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Requisiti

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o, in combinato con ulteriori previsioni, “priva di impiego”):

  • per le assunzioni a tempo determinato deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato, alla data della trasformazione stessa.

NB: Per “priva di impiego” è da intendersi anche la lavoratrice che negli ultimi 6 mesi ha svolto attività autonoma o parasubordinata con reddito inferiore alla soglia di capienza fiscale.

Il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni di rapporti non agevolati: in tali casi, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. Inoltre, l’incentivo spetta anche in caso di proroga, fino al limite complessivo di 12 mesi.