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Bonus Bebè 2020: scadenze e casi particolari

di Anna Fabi

17 Agosto 2020 16:54

Per le nascite 2020, assegno pieno con domanda entro agosto: come avviene il ricalcolo nei casi particolari di ISEE mancante o difforme.

I genitori di figli nati nel 2020 che intendono chiedere il bonus bebè possono presentare validamente domanda entro il 30 agosto anche se sono già passati i 90 giorni previsti dalla normativa. Le indicazioni sono contenute nel Messaggio INPS 3104/2020, che fornisce anche una serie di esempi di applicazione tenendo conto delle nuove fasce ISEE introdotte dalla Manovra 2020 e di precisazioni sul diritto al bonus bebè anche in assenza di indicatore oppure con omissioni e difformità.

Rinvio scadenze

Partiamo dalla sospensione dei termini per Coronavirus. Di norma, la domanda di bonus bebè va presentata all’INPS entro 90 giorni dalla nascita o ingresso del bimbo in famiglia. Il dl 18/2020 (Cura Italia) ha tuttavia previsto, con l’articolo 34, che «in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al primo giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto». Sospesi, per il medesimo periodo, anche i termini di prescrizione.

Di fatto, sottolinea l’INPS, questo significa che:

  • per nascite/adozioni/affidamenti preadottivi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, ila decorrenza dei 90 giorni è partita lo scorso 2 giugno 2020, quindi le domande di assegno riferite agli eventi verificatisi nel predetto periodo si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020 (90 giorni dal 2 giugno);
  • per eventi antecedenti al 23 febbraio (a partire dal 25 novembre 2019, ossia 90 giorni prima) vale la stessa sospensione, quindi la domanda si può presentare entro il 30 agosto.

Pertanto, per tutti i nati nel 2020 si può presentare domanda fino al 30 agosto. Attenzione: come ricorda l’INPS, la presentazione tardiva della domanda (cioè dopo i 90 giorni) è possibile la comporta la perdita delle mensilità arretrate ed il bonus spetta a partire dalla data di presentazione della domanda (e non dal momento della nascita).

=> Bonus bebè: novità ISEE e importi

Bonus bebè: requisiti 2020

L’assegno di natalità, di importo variabile da 960 a 1.920 euro annui, spetta per il primo anno di vita o di ingresso in famiglia (in caso di adozione o affidamento) del bambino. La misura dell’assegno dipende dall’ISEE: con la Legge di Bilancio 2020 sono state introdotte nuove soglie dell’indicatore della situazione economica equivalente, eliminando il tetto di 40mila euro al di sopra del quale, fino all’anno scorso, non c’era diritto al bonus.

Fasce di reddito ISEE 2020

  • fino a 7mila euro annui: bonus bebè pari a 1.920 euro annui o 2mila 304 euro annui in caso di figlio successivo al primo in considerazione del fatto che il bonus viene versato mensilmente, nel primo caso spettano 160 euro al mese, nel secondo (figlio successivo al primo) 192 euro al mese;
  • fra 7mila e 40mila euro annui: l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo. Significa rispettivamente 120 o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • sopra i 40mila euro: bonus bebè di 960 euro annui o 1.152 euro annui per i figli successivi al primo, quindi rispettivamente 80 o 96 euro al mese.

Casi particolari

Queste regole hanno una prima conseguenza. Se al momento della domanda non c’è un ISEE in corso di validità, spetta lo stesso il bonus bebè, ma nella misura minima di 80 o di 96 euro al mese. Nel caso in cui successivamente venga presentato l’ISEE, l’importo dell’assegno può essere integrato dalla differenza eventualmente spettante, a partire dalla data di presentazione della DSU.

  • Domanda nei termina in assenza di ISEE, presentato dopo ma entro i 90 giorni: l’integrazione dell’assegno decorre dalla presentazione dell’ISEE.
  • Domandanei termini senza ISEE, poi presentato dopo i 90 giorni: l’integrazione decorre dalla data di presentazione dell’ISEE.
  • Domanda dopo i termini senza ISEE, presentato successivamente: il bonus viene versato a partire dalla domanda (e non dalla nascita, come nei casi precedenti), mentre l’integrazione continua a decorrere dalla presentazione dell’ISEE.

La procedura è simile nel caso in cui emergano difformità. L’INPS paga la prestazione al minimo (80 o 96 euro) e poi eventualmente integra dopo la presentazione di DSU corretta. Per regolarizzare la situazione possono essere utilizzate le modalità indicate nella circolare 26/2020 (nuova DSU, documentazione giustificativa, rettifica retroattiva, rinvio). La decorrenza dell’integrazione però segue regole diverse:

  • ISEE con difformità precedente alla domanda: viene corrisposto il bonus minimo (a partire dall’evento, se la domanda è presentata entro i 90 giorni, oppure a partire dalla domanda se la presentazione è tardiva). Quando interviene la regolarizzazione, retroagisce dal momento in cui ha iniziato ad essere erogato il bonus. Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, domanda presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). La DSU viene presentata a febbraio 2020 ma ne deriva un ISEE con omissioni/difformità. Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi. A dicembre 2020 viene presentata una nuova DSU da cui deriva un ISEE inferiore a 7mila euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene ridetermina la rata per un importo pari a 160 euro, a partire da gennaio 2020. Se invece, sempre con nascita il 30 gennaio, la domanda di bonus bebè viene presentata a settembre 2020 (dopo i 90 giorni dall’evento nascita), in presenza sempre di DSU del febbraio precedente con omissioni o difformità. Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da settembre in poi. A novembre 2020 viene presentata una DSU che comporta il diritto al un bonus più alto: si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante a decorrere da settembre 2020. Si riconosce quindi da settembre 2020 la rata da 160 euro.
  • ISEE con difformità successiva alla domanda: se l’ISEE viene presentato dopo la domanda di bonus bebè, e risulta difforme, sia nel caso in cui la domanda sia stata presentata nei 90 giorni dall’evento sia nel caso in cui sia stata presentata dopo i 90 giorni, la regolarizzazione con una nuova DSU (o con una DSU rettificativa) decorre dalla data della prima DSU (ISEE difforme) e non dall’evento. Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. Domanda presentata il 10 febbraio 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). L’ISEE viene presentato il 7 marzo ma presenta omissioni/difformità. Viene corrisposto l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio a febbraio. A giugno 2020 viene presentata una DSU che dà diritto alla rata da 160 euro. In presenza dei requisiti di legge, si procede al ricalcolo dell’assegno e viene corrisposta la differenza di importo spettante a decorrere da marzo 2020. Si riconosce quindi da marzo 2020 la rata da 160 euro. Stessa regole (ricalcolo a partire dalla prima Dsu difforme), nel caso di domanda di bonus non tempestiva (ovvero successiva ai 90 giorni dall’evento).

Attenzione: tutte queste regole valgono esclusivamente dallo scorso primo gennaio. Per le domande riferite agli eventi avvenuti negli anni precedente, si applicano le vecchie normative su decorrenze e soglie ISEE.