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Assegni ANF: da aprile domanda INPS online

di Anna Fabi

Pubblicato 25 Marzo 2019
Aggiornato 12 Giugno 2020 07:35

Nuove regole per la domanda di assegni familiari ANF al nucleo familiare: da aprile, richiesta direttamente all'INPS in via telematica.

Dal prossimo primo aprile 2019, la domanda per gli assegni familiari spettanti ai lavoratori dipendenti del privato si presenta direttamente all’INPS, in via telematica, non più al datori di lavoro tramite compilazione del classico modello cartaceo ANF. Le istruzioni sono contenute nella circolare INPS 45/2019.

Fanno eccezione i dipendenti del settore agricolo, per i quali restano valide le precedenti regole di presentazione della domanda, attraverso il modello ANF/DIP (SR16) da presentare al datore di lavoro.

=> Assegno familiare: guida al calcolo in busta paga

Domanda online

La procedura online, accessibile tramite credenziali INPS (disponibile anche per patronati, unici intermediari dell’istituto per questa prestazione). L’utente può controllare l’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda“, disponibile nell’area riservata.

In caso di accoglimento della domanda non sarà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello ANF43) ma si procederà direttamente con l’istruttoria. Se la richiesta non viene accolta, sarà inviato il il relativo provvedimento (modello ANF58).

Doppia procedura

Per prima cosa, l’INPS provvede al calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Dopo questa operazione, il datore di lavoro deve calcolare l’importo effettivamente spettante in base al contratto applicato e alla presenza o meno del lavoratore nel periodo indicato; quindi dovrà versare l’assegno con la retribuzione, effettuando poi il conguaglio.

Arretrati

Se la domanda riguarda periodi arretrati, il datore di lavoro può pagare solo gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Fase transitoria

Le domande che sono già state presentate al datore di lavoro entro il 31 marzo 2019 non devono essere ripresentate, saranno i datori di lavoro a gestirle calcolando l’importo dovuto, liquidando gli assegni ed effettuando il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli su assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche. Successivamente al primo aprile 2019, l’unica modalità prevista è la presentazione diretta della domanda all’INPS.

Casi particolari

Se l’azienda è cessata o fallita, la prestazione viene erogata direttamente dall’INPS. IN questo caso, la procedura resta quella prevista dalla circolare 136/2014: servizio web dedicato (Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito, Funzione ANF Ditte cessate e Fallite), contact center multicanale, patronati e intermediari INPS.

=> Azienda in regola: verifica su INPS online

Requisiti

Il diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF) è disciplinato dal dl 69/1988, articolo 2: la prestazione spetta in misura differenziata a seconda del numero di appartenenti al nucleo familiare e al reddito.

Il nucleo familiare è composto da: coniugi (non separati legalmente), figli ed equiparati minorenni, figli che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, fratelli, sorelle e nipoti orfani e senza diritto alla pensione di reversibilità sotto i 18 anni, oppure senza limiti di età se impossibilitati al lavoro, minori in accasamento etero-familiare, familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, facenti parte di “nuclei numerosi”, quindi con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

I livelli di reddito sono consultabili nella tabella allegata al dl sopra citato.