La possibilità per l’impresa di recesso dal rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore raggiunga il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia non è legata al raggiungimento dell’età, ma al conseguimento effettivo del trattamento da parte dell’interessato.
In soldoni: non basta che il dipendente che si vuole licenziare abbia raggiunto l’età per la pensione se poi, per altre variabili in campo, non ha la possibilità di fruirne.
Dunque va ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, solo se questa viene erogata subito (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 13181/2018).
=> Risarcimento licenziamenti: decide il Giudice
Recesso ad nutum
La Legge Fornero (D.L: 201/2011) ha previsto, nel caso in cui il lavoratore raggiunga i limiti di età (ovvero 70 anni e 7 mesi di età), il cosiddetto “licenziamento ad nutum”, cioè il licenziamento libero, senza obbligo di motivazione, da parte del datore di lavoro.
Come spiega tuttavia la Cassazione, però, la possibilità del recesso ad nutum è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato”.
Licenziamento con pensione erogata
In pratica, è legittimo il licenziamento del lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia solo se la prestazione gli viene erogata immediatamente.