Novità per lavoro accessorio e voucher

di Nicola Santangelo

Pubblicato 19 Maggio 2016
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

Sta per essere modificata la disciplina sui voucher, lo strumento cardine del lavoro accessorio. A cambiare sarà sostanzialmente la procedura di utilizzo dei buoni lavoro: l’imprenditore o il professionista dovranno comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa. La comunicazione, da farsi tramite posta elettronica o SMS, deve indicare anche il luogo e la durata dell’impiego accessorio.

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Da qualcuno celebrati come lo strumento in grado di sconfiggere definitivamente il lavoro nero, da altri contestati come l’emblema del lavoro precario, i voucher – o buoni lavoro – sono riusciti a spaccare in due il mondo del lavoro. Ciò che è certo è che nel corso degli anni i voucher hanno visto una incredibile crescita. Un recente studio della UIL ha dimostrato come si sia passati da 536.000 buoni venduti nel 2008 agli oltre 115 milioni del 2015. I voucher sono nati come modalità di pagamento delle prestazioni di natura meramente occasionale o accessoria, rivolti a due specifiche categorie di lavoratori, quelle dei giovani e dei pensionati, particolarmente soggette a retribuzioni in nero. La verità è che nel corso degli anni il legislatore ha rivisto il concetto di occasionalità, correlandolo, per ultimo, al compenso annuale del prestatore di lavoro. Secondo tale principio, pertanto, un lavoro accessorio potrebbe, paradossalmente, essere svolto in maniera continuativa ancorché mantenendo un reddito inferiore al limite massimo stabilito dal D.Lgs. 81/2015 (pari a 7.000 euro netti; 9.333 euro lordi).

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Adesso allo studio del Consiglio dei Ministri c’è un decreto legislativo che tenta di rendere pienamente tracciabile lo strumento dei voucher. La normativa attuale prevede per imprenditori e professionisti l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro, prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Le modifiche ipotizzate prevedono che almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa il committente indichi tramite SMS o email i dati anagrafici del lavoratore e il codice fiscale nonché il luogo e la durata del lavoro accessorio. La violazione comporterà una sanzione da 400 a 2.400 euro.