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Auto aziendale o indennità  chilometrica: cosa conviene?

di Roberto Grementieri

Pubblicato 30 Dicembre 2015
Aggiornato 19 Aprile 2019 11:38

Costi auto sostenuti dai dipendenti o dai collaboratori in trasferta: tutte le alternative

Parlando dei costi auto sostenuti dai dipendenti o dai collaboratori in trasferta, l’azienda può alternativamente scegliere se far utilizzare l’auto privata con metodo del rimborso spese o dell’indennità  chilometrica, oppure concedere in uso l’auto aziendale, con ulteriore opzione tra utilizzo aziendale esclusivo o promiscuo.

In riferimento all’indennità  chilometrica, la legislazione prevede che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione aziendale all’utilizzo dell’autovettura privata, venga compilata una scheda in cui sia riportata la percorrenza, il tipo di automezzo utilizzato ed il costo chilometrico sostenuto, determinato sulle tabelle predisposte dall’ACI.

 

Occorre tuttavia tener presente che, per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, le indennità  chilometriche corrisposte al lavoratore concorrono a formare il reddito imponibile del medesimo, sia ai fini tributari che contributivi. Qualora, invece, la società  conceda al dipendente l’uso dell’auto aziendale, occorre distinguere tra l’utilizzo esclusivo aziendale e l’utilizzo promiscuo, ossia anche ai fini privati. Nel primo caso, posto che l’autovettura è concessa in uso al dipendente esclusivamente nell’orario di lavoro, per il medesimo non si configura alcun reddito tassabile. L’azienda, tuttavia, subisce una duplice limitazioni in ordine alla deducibilità  dei costi così sostenuti.

Differente il discorso in ipotesi di concessione in uso promiscuo dell’autovettura al dipendente. In tal caso, è configurabile un reddito in natura, in quanto l’auto risulta a sua disposizione anche oltre l’orario di lavoro. Ai sensi del comma 4, lettera a) dell’art. 51 del Tuir, il benefit viene quantificato in misura pari al 30% del valore da riferire a un percorrenza di 15.000 chilometri calcolato in base alle tabelle ACI. A fronte della tassazione in capo al dipendente, corrisponde tuttavia un regime di favore nella determinazione della quota deducibile per la società a condizione che l’auto sia stata concessa in uno promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta.