Nel modello UNICO 2010 si dovrà utilizzare solamente il rigo RS141 per usufruire della Tremonti-ter.
Tale semplificazione deriva dal fatto che per l’attuale Tremonti l’importo dell’agevolazione viene determinato sulla base del costo sostenuto, senza alcuna rilevanza della media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti.
La norma, infatti, ha previsto l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.
Di conseguenza, una volta individuati i beni agevolabili acquisiti, nel periodo di imposta di effettuazione degli investimenti basta applicare l’aliquota del 50% a tale valore ed esporlo nel rigo RS141.
Ad esempio: la società Tizia ha acquistato 100.000 euro di beni agevolabili e pertanto indicherà in colonna 1 tale importo e in colonna 2 il 50% del valore agevolabile.
L’importo indicato nella colonna 2 deve a sua volta essere esposto nel rigo RF50 colonna 2 e sommato agli altri eventuali redditi esenti in colonna 4 del medesimo rigo RF50.
Il valore degli investimenti da indicare nel rigo RS141 deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni ai fini fiscali.
Qualora la certezza del diritto a percepire i predetti contributi si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento agevolabile, si deve rideterminare l’agevolazione spettante sul relativo bene acquistato, considerando il valore dell’investimento realizzato al netto dei contributi stessi.
Il recupero della maggiore agevolazione fruita avverrà attraverso una variazione in aumento da operare in sede di dichiarazione dei redditi del medesimo periodo d’imposta in cui si verifica la certezza del diritto a percepire il contributo.
La rideterminazione dell’ammontare agevolabile va esposto nel rigo RF32, codice 99 tra le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro RF.
L’incentivo fiscale è revocato anche nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.
Per effetto della revoca dell’agevolazione, il reddito imponibile relativo al periodo di imposta in cui si verifica uno degli eventi previsti deve essere aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dismessi, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La variazione in aumento deve essere determinata in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento.