Disponibile da alcuni giorni sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, la bozza del modello IRAP 2010 prevede è corredata da un utile prospetto riassuntivo con tutte le novità introdotte per l’anno 2010.
Vediamone alcune.
Debutta, innanzitutto, uno spazio dove le imprese che intraprendono un’attività economica nelle Zone Franche Urbane devono indicare la quota della produzione netta esente dall’imposta.
Scompaiono, invece, alcuni righi, tra cui quelli relativi alle deduzioni per l’incremento occupazionale.
Nella sezione I del quadro IS sono stati ridenominati i due righi IS6 e IS7 che nel modello precedente erano riservati, rispettivamente, all’indicazione della deduzione base per incremento occupazionale e dell’ulteriore deduzione per incremento occupazionale.
Le due agevolazioni, introdotte con l’obiettivo di ridurre il costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, erano infatti in vigore fino al periodo d’imposta 2008.
La sezione I del quadro IR prevede una nuova colonna, la numero 3, per l’indicazione della “quota esente zone franche urbane” da parte delle piccole e microimprese che godono dei benefici fiscali previsti dalla Finanziaria 2007. Tra questi, l’esenzione dall’Irap per i primi cinque periodi d’imposta, fino a 300mila euro, per ciascun periodo d’imposta, del valore della produzione netta.
Ricordiamo che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese.
Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.
Cambio di denominazione anche per i righi IR27 e IR28 che, nel modello 2009, erano riservati all’indicazione, rispettivamente, dell'”eccedenza di versamento in acconto” e dell'”eccedenza di versamento in acconto compensato in F24“.
La disposizione che stabiliva una riduzione del 3% dell’acconto Irap e rendeva, quindi, necessario la compilazione dei due righi, infatti, non si applica per il periodo d’imposta 2009.