Scatta oggi, per molti “irregolari del Fisco”, il cosiddetto scudo fiscale , come noto, consentirà la regolarizzazione delle attività detenute nell’Unione europea e il rimpatrio di quelle in Paesi extra Ue dal 15 settembre 2009 fino a metà aprile 2010 a condizione che le predette attività siano rimpatriate da Stati non appartenenti all’Unione europea ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati UE e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Come noto, infatti, dopo gli ultimi ritocchi deliberati dal Consiglio dei ministri lo scorso 1 agosto e l’approvazione delle Camere il successivo 3 agosto è stata promulgata la legge n. 102 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi. La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179/2009 e in vigore dal 5 agosto u.s., contiene, tra l’altro, misure anti-evasione volte a contrastare l’illecita delocalizzazione di capitali in enclaves fiscali a regime privilegiato e quei disallineamenti normativi, segnatamente nelle operazioni infragruppo, rispetto ad altri ordinamenti europei, che alimentano l’affermazione dei fenomeni di arbitraggio.
L’Agenzia delle Entrate ha firmato ieri il provvedimento con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione da utilizzare per dichiarare le attività emerse.
Il modello è online sul sito dell’Agenzia corredato da istruzioni e dettagli. Tempo disponibile per l’invio, lo ricordiamo, fino al 15 aprile 2010.
La misura, dunque, assicura che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione mediante il versamento del tributo, non potranno essere avanzati, in sede amministrativa o giudiziaria, elementi di imputazione nei confronti del contribuente adesivo “con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” come precisato nel correttivo.
La norma di riferimento è l’articolo 13-bis che istituisce un nuovo sistema di regolarizzazione delle attività predette, detenute eludendo o violando il sistema di monitoraggio fiscale, attraverso l’introduzione di un’imposta straordinaria con aliquota sintetica del 50% su un rendimento presunto annuo del 2% negli ultimi 5 anni antecedenti il rimpatrio o la regolarizzazione (con un prelievo, quindi, pari al 5% del capitale).
Gli interventi in atto impegnano dunque l’esecutivo in un’attività che si irradia su diversi fronti: da quello sanzionatorio, a quello della cooperazione amministrativa, prevenzione e repressione.
Alle disposizioni di contrasto fanno da contraltare quelle a favore dei contribuenti detentori di attività finanziarie e patrimoniali al di fuori dei confini nazionali che intendano aderire alla manovra di rimpatrio dei capitali.
La Manovra d’estate, infatti, tutela tali comportamenti attraverso la riedizione dello “scudo fiscale”, locuzione che riassume metaforicamente il riconoscimento della messa a riparo dei contribuenti dagli accertamenti fiscali e contributivi per un ammontare corrispondente a quanto rimpatriato, l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e una modesta agevolazione penale (lo scudo sana solamente i reati di dichiarazione infedele od omessa) nella finalità di rimpatriare patrimoni esportati illegalmente fuori dalla UE o regolarizzarli se si tratta di paesi europei o paesi aderenti allo Spazio economico dell’Europa.