Decreto Lavoro al via: novità 2014

di Nicola Santangelo

Pubblicato 22 Maggio 2014
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

Il Decreto Lavoro Poletti ha modificato le regole per le imprese che intendono assumere nuovo personale. In un certo senso, il processo è stato semplificato anche grazie alla rimozione di alcune difficoltà burocratiche che condizionavano le imprese nelle assunzioni. Lo scorso 15 maggio, proprio quando l’ISTAT comunicava una inaspettata frenata del PIL e il Ftse Mib perdeva il 3,61%, l’Aula della Camera convertiva in legge il Decreto Lavoro con 279 voti favorevoli. A sentire le parole del ministro Giuliano Poletti, adesso:

le imprese potranno assumere senza preoccupazioni legate agli adempimenti burocratici o al rischio di incorrere in contenziosi.

=> La conversione in Legge del Decreto Lavoro

I contratti a termine non richiederanno più una giustificazione fino a trentasei mesi mentre scendono da 8 a 5 le proroghe possibili. Tra le novità approvate in via definitiva è da evidenziare l’allungamento, dicevamo a trentasei mesi, della durata del contratto a tempo determinato per il quale il datore di lavoro non deve indicare la causale, con possibilità di prorogarlo fino ad un massimo di cinque volte nell’arco dei trentasei mesi mentre, in passato, la legge Fornero limitava questa possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, per un massimo di dodici mesi.

Dl Lavoro: il nuovo contratto a termine 2014

Il ricorso al contratto a termine è tuttavia subordinato al limite del 20% rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il superamento di tale limite farà scattare una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione se la violazione riguarda un solo lavoratore o del 50% della retribuzione se la violazione riguarda più lavoratori. I datori di lavoro che occupano fino cinque dipendenti, invece, possono stipulare un contratto a tempo determinato.

Per le lavoratrici in congedo di maternità l’astensione dal lavoro intervenuta nell’esecuzione di un precedente contratto a termine concorre a determinare il periodo complessivo di prestazione lavorativa utile al diritto di precedenza. Alle lavoratrici è, inoltre, riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a termine effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.

=>Assunzioni agevolate e diritto di precedenza