L’acquisto e la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici non può essere assoggetto ad ammortamento con coefficiente del 9%. A chiarirlo è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il motivo: tale coefficiente di ammortamento comporterebbe numerose criticità e, soprattutto, un effetto negativo sul piano del gettito fiscale.
Nel question time, l’Associazione Italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) chiedeva al MEF di adottare un provvedimento volto a disporre che l’aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fosse pari al 9%,anche qualora questi siano ancorati al suolo.
=> Leggi di più sulle Fonti Rinnovabili
Nella risposta viene precisato che, con la circolare n. 36/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la necessità di qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale, ritenendo che la definizione di bene mobile o immobile non si prestasse ad un’interpretazione univoca ai fini fiscali. Il Dm del 31.12.1988, inoltre, non prevede uno specifico coefficiente di ammortamento per la categoria di beni in parola, si rende applicabile il principio secondo cui occorre fare riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile.
In questo contesto è stato attribuito l’ammortamento con coefficiente del 9% agli impianti fotovoltaici che l’Agenzia delle Entrate qualifica come beni mobili (C.M. 38/E/2010 e C.M. 46/E/2007), equiparandoli alle centrali termoelettriche. Diversamente deve essere applicato il coefficiente del 4%, previsto per i fabbricati destinati all’industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.
Nella risposta del MEF si legge:
“L’eventuale riconoscimento di un’aliquota «indifferenziata» del 9% comporterebbe effetti negativi di gettito, sia per la circostanza che l’aliquota di ammortamento viene in alcuni casi incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del c.d. super ammortamento. Tenuto conto delle numerose criticità connesse alla questione prospettata dagli interroganti, la ristrettezza dei tempi non consente agli Uffici una valutazione ponderata della problematica stessa. Infatti, a prescindere dall’aspetto sopra evidenziato del gettito, occorre approfondire il trattamento fiscale degli impianti in questione, sia ai fini dell’ammortamento di cui al- l’articolo 102 del TUIR che del super ammortamento di cui all’articolo 1, commi 91-94, della legge n. 208 del 2015.
.