Guida aggiornata al risparmio energetico

di Anna Fabi

Pubblicato 23 Ottobre 2018
Aggiornato 4 Maggio 2022 20:17

Guida al risparmio energetico, è online la versione aggiornata dell'Agenzia delle Entrate che recepisce le novità in tema di controlli ENEA e quelle introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Online la versione aggiornata della Guida al risparmio energetico dell’Agenzia delle Entrate che, in attesa della pubblicazione del decreto che stabilirà i requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi ammessi ai benefici e i massimali di costo specifici per ogni categoria di intervento, recepisce le novità in tema di controlli dell’ENEA su documenti, dichiarazioni e certificazioni prodotti dal contribuente o dall’amministratore di condominio e sopralluoghi sul posto recentemente stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico (decreto 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211/2018).

Percentuali di detrazione

Tra le novità recepite dalla Guida delle Entrate alle agevolazioni per il risparmio energetico quelle introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, che ha ridotto alcune percentuali di detrazione, riducendole dal 65% al 50%. Si tratta, in particolare, dell’acquisto e della posa in opera di finestre, comprensive di infissi, delle schermature solari e degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La detrazione fiscale resta invece al 65% per le caldaie a condensazione, a patto che siano almeno di classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/201) e dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). Senza questi sistemi la detrazione scende al 50%. Se la classe energetica è inferiore alla A l’agevolazione non spetta più.

Salgono al 70% e al 75% le detrazioni per gli interventi sulle parti comuni di edifici situati in zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. La detrazione sale all’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o all’85% con la riduzione di due o più classi di rischio sismico. Il tutto con un limite massimo di spesa consentito di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Quali interventi

Novità anche in termini di tipologie di lavori per i quali nel 2018 si può richiedere la detrazione del 65%:

  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l’intervento determini un risparmio di energia primaria, così come definito nell’allegato III del decreto MiSE 4 agosto 2011, pari almeno al 20%
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Cessione del credito

Nuova anche la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (prima era possibile solo per quelli effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali).

I cosiddetti “incapienti”, ovvero coloro che nell’anno di imposta di riferimento si trovano nella “no tax area”, possono fruire delle agevolazioni fiscali dell’Ecobonus cedendo il credito sia ai fornitori sia ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Gli altri contribuenti (persone fisiche e coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata) possono cederlo solo a fornitori o altri soggetti privati, ma non alle banche e agli intermediari finanziari.

Controlli ENEA

Le verifiche ENEA verranno effettuate a campione attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali.  Una lettera informerà preventivamente l’interessato dell’avvio del procedimento di controllo con lettera raccomandata a/r oppure, se disponibile, attraverso posta elettronica certificata (PEC).

Un 3% del campione verrà coinvolto da verifiche sul luogo di esecuzione degli interventi. L’eventuale sopralluogo verrà comunicato con un preavviso minimo di 15 giorni con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

L’Agenzia delle Entrate verrà informata dall’ENEA, con una relazione motivata, di  tutti gli accertamenti eseguiti.