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Riforma incentivi per investimenti in aree di crisi: ecco le novità

di Alessandra Gualtieri

12 Maggio 2022 10:30

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Riforma legge 181/89 in vigore: semplificate le procedure per gli incentivi agli investimenti, priorità a chi assume e divieto di delocalizzazione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico contenente la riforma della legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale. Vediamo tutto.

Riforma legge 181/89: cosa cambia

  1. Più ampi gli incentivi alle imprese per investimenti per la riconversione e riqualificazione industriale, estesi anche ai programmi di investimento produttivo e/o di tutela ambientale oltre i 5 milioni di euro, compresi quelli per innovazione di processo e organizzazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, formazione del personale.
  2. Gli incentivi diventano anche più veloci: sono state semplificate le procedure di valutazione delle domande, ridotti i tempi di istruttorie, delibere ed erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato. Prevista invece una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.
  3. Tra le novità c’è infine l’inserimento della clausola – peraltro già prevista da una direttiva ministeriale e dalla stessa Legge di Bilancio 2022 – per dare priorità alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori di aziende del territorio per i quali è attivo un tavolo di crisi al MiSE.

Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà termini e modalità di presentazione delle domande.

Rilancio aree di crisi industriale: cos’è e come funziona

Gli incentivi della legge 15 maggio 1989, n. 181 sono finalizzati al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore. La disciplina tiene conto anche delle norme in materia di delocalizzazione introdotte dal Regolamento UE n. 1084/2017. Con decreto MiSE del 24 marzo 2022, sono state stabilite nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi.

A chi si rivolgono gli aiuti

Il regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 è previsto sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriale che presentano impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione (aree di crisi non complessa).

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili, sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Cosa finanzia la legge 181/1989

  • Programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, progetti per la formazione del personale;
    • nel caso di programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, sono ammessi anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro;
    • nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;

I progetti devono comportare un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Le agevolazioni concesse

Le agevolazioni sono concesse in forma di:

  • contributo in conto impianti, eventuale contributo diretto alla spesa (complessivamente, di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile) e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti del regolamento UE n. 651/2014 (“Regolamento GBER”);
  • finanziamento agevolato tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili, non inferiore al 20% degli investimenti ammissibili.

N.B.: Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.