L’INPS riesamina d’ufficio le pensioni ai superstiti su cui ha applicato una decurtazione più alta dei redditi che l’avevano determinata, ricalcola le spettanze e liquida le differenze arretrate. Il riesame recepisce una pronuncia della Corte costituzionale che ha posto un limite alle riduzioni previste per il cumulo fra assegno ai superstiti e redditi propri del beneficiario.
In sintesi:
- la Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nella parte in cui non fissa un tetto alle decurtazioni;
- la riduzione applicata all’assegno non può superare l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi che la determinano;
- l’INPS ha recepito il principio con la circolare 22 dicembre 2023, n. 108, avviando il riesame d’ufficio dei trattamenti interessati;
- sulle differenze arretrate spettano gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il tetto alla decurtazione fissato dalla Corte costituzionale
La decurtazione effettiva della pensione ai superstiti non può eccedere l’ammontare dei redditi aggiuntivi del beneficiario. Prima della pronuncia il meccanismo di cumulo poteva produrre un taglio superiore ai redditi stessi, con l’effetto di lasciare in una posizione peggiore chi disponeva di entrate ulteriori rispetto a chi ne era privo.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e della connessa tabella F, nella parte in cui non prevede quel limite. Il testo della sentenza n. 162 del 2022 è stato pubblicato nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2022.
Come la tabella F gradua le riduzioni per fasce di reddito
La pensione di reversibilità è cumulabile per intero con redditi personali fino a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Oltre quella soglia la tabella F gradua la riduzione su tre livelli, espressi in multipli del minimo e quindi aggiornati ogni anno con la rivalutazione:
- reddito fino a tre volte il trattamento minimo, assegno cumulabile per intero;
- reddito superiore a tre volte il minimo, assegno cumulabile per il 75%, con riduzione del 25%;
- reddito superiore a quattro volte il minimo, assegno cumulabile per il 60%, con riduzione del 40%;
- reddito superiore a cinque volte il minimo, assegno cumulabile per il 50%, con riduzione del 50%.
Concorrono al calcolo i redditi assoggettabili a IRPEF, con esclusione dell’assegno ai superstiti stesso. La riduzione non opera quando nel nucleo familiare del titolare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro.
La garanzia della fascia precedente
Accanto al tetto introdotto dalla Consulta opera una seconda tutela, già contenuta nel comma 41. Il trattamento risultante dal cumulo fra reddito e pensione ridotta non può scendere sotto quello che spetterebbe al beneficiario se il suo reddito fosse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.
Le due regole agiscono su situazioni diverse. La garanzia della fascia precedente protegge chi supera una soglia di poco, riducendo il taglio a una frazione della percentuale nominale. Il tetto della sentenza n. 162 del 2022 interviene invece quando la pensione è alta rispetto ai redditi aggiuntivi, impedendo che la trattenuta superi quei redditi.
Riesame d’ufficio, arretrati e interessi
L’INPS procede al riesame d’ufficio dei trattamenti sui quali l’importo delle trattenute ha superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, senza che il beneficiario debba presentare domanda. Il ricalcolo riconosce il trattamento derivante dal cumulo nel limite della concorrenza dei redditi.
Sulle differenze arretrate spettano gli interessi legali oppure la rivalutazione monetaria, entro il termine di prescrizione quinquennale. Chi ritiene di rientrare fra le posizioni interessate e non riscontra il ricalcolo nel cedolino può verificare la propria situazione nel fascicolo previdenziale e sollecitare il riesame tramite patronato.
Le istruzioni complete sono contenute nella circolare INPS n. 108/2023, che definisce i criteri applicativi e le modalità di rideterminazione delle spettanze.