La Riforma del mercato del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92) ha introdotto nel nostro ordinamento il riconoscimento di “Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo” (articolo 1, comma 26), che vanno ad aggiornare il D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276.
In base al comma 3 del nuovo art. 69 bis sono inammissibili i contratti di consulenza tra aziende e professionisti a Partita IVA per attività che non richiedano espressamente l’iscrizione a ordini, registri, albi, ruoli ed elenchi. L’obiettivo è evitare che dietro al lavoro autonomo si celino forme di lavoro subordinato. I rapporti già attivi, fino al 18 luglio 2013 si potranno adeguare a quanto indicato dalla Riforma.
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Il comma 2 concede delle deroghe, giudicando ammissibili le prestazioni:
- connotate da alte competenze teoriche acquisite attraverso percorsi formativi o capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
- svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (art. 1, co. 3, L. 2 agosto 1990, n. 233) indicato, per l’anno 2012, in 18.662,50 euro.
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In mancanza dei requisiti, secondo il comma 1 le prestazioni offerte da un titolare di Partita IVA devono essere considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tranne nel caso in cui il datore di lavoro sia in grado di dimostrare il contrario) nel caso in cui siano presenti due dei seguenti requisiti:
- collaborazione con medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, pari a più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
- collaboratore con postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Prova di non subordinazione
La norma consente al solo datore di lavoro (committente ) di dimostrare che un consulente a Partita IVA non svolge attività subordinata. Il lavoratore – unico interessato ad una eventuale trasformazione del contratto di consulenza a dipendente o co.co-pro. – non ha voce in capitolo. L’eventuale violazione resta in capo agli ispettori.
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Se il datore di lavoro non riesce a dimostrare che il rapporto non è subordinato ma è in realtà una collaborazione coordinata e continuativa, è obbligato a pagare i 2/3 dei contributi della Gestione Separata INPS (il resto spetta al lavoratore). In mancanza di un progetto, la collaborazione si converte in lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal momento in cui si è venuto a costituire (non dall’accertamento della illegittimità).
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Soglie di reddito
Un altro punto debole della norma è che il reddito imponibile è noto solo a fine anno e soltanto al titolare, così che il datore di lavoro rischia di violare la legge senza saperlo. Tanto più che non può neppure sapere con certezza se quanto erogato sia maggiore dell’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nei due anni solari consecutivi.
Senza dimenticare che il reddito si riferisce all’anno civile mentre il requisito richiesto si riferisce a due anni solari, con evidente sovrapposizione e confusione di periodi.