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Cumulo professionisti: istruzioni INPS online

di Barbara Weisz

13 Ottobre 2017 15:28

Pubblicata la circolare applicativa INPS sul cumulo pensione dei professionisti con contributi anche alle casse private: istruzioni di domanda, requisiti di accesso e calcolo pro quota per i diverse trattamenti.

La pensione con cumulo non può avere decorrenza anteriore al primo febbraio 2017 e per quanto riguarda l’INPS il trattamento pro quota spetta al conseguimento dei requisiti previsti dalla Riforma Fornero 2011, da mettere in relazione al momento in cui viene presentata la domanda: sono le indicazione fondamentali contenuti nella circolare applicativa INPS (140/2017) sul cumulo dei contributi ai fini pensionistici per i professionisti iscritti alle casse previdenziali private. Si tratta dell’atteso documento di prassi che fa partire la possibilità per questi lavoratori di esercitare il cumulo “rinnovato” dalla Legge di Stabilità 2017 (comma 195 della legge 232/2016).

=> Cumulo contributi professionisti al via

Pensione pro quota INPS

La pensione in cumulo viene calcolata pro quota in base alle regole delle singole gestioni previdenziali, che possono anche richiedere requisiti diversi per l’accesso.

  • La norma dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia sia quello più elevato tra quelli richiesti dalle diverse gestioni interessate.
  • Per la pensione anticipata, il requisito contributivo è invece quello previsto dalla Riforma Fornero, a cui si aggiungono gli altri eventuali requisiti previsti dalle gestione private (ad esempio, la cessazione dell’attività lavorativa, oppure la cancellazione dall’albo).

Per quanto riguarda le quote di propria competenza, la circolare INPS dettaglia le regole per ogni singola prestazione previdenziale.

=> Cumulo contributi, istruzioni per le gestioni INPS

Pensione di vecchiaia

Se il cumulo contributi viene utilizzato per maturare la pensione di vecchiaia, l’INPS paga la sua quota dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione del requisito in base all’articolo 24 della legge 214/2011. Per il 2017, il requisito è pari a 66 anni e sette mesi per gli uomini (dipendenti o autonomi), a 65 anni anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti (salirà a 66 anni e 7 mesi dal primo gennaio 2018), e a 66 anni e 1 mese per le autonome. In tutti i casi, sono necessari 20 anni di contributi.

Il trattamento viene versato a partire dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito oppure, su domanda specifica dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (sempre se sussistono i requisiti sopra esposti). C’è una precisazione per il personale della Scuola, che continua ad applicare le disposizioni previste dall’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997.

La decorrenza non può in ogni caso essere precedente al primo febbraio 2017, regola che vale anche per la pensione anticipata.

Pensione anticipata

Per l’INPS, il diritto decorre a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci mesi per le donne. Dal 2019, il requisito sarà adeguato all’innalzamento delle aspettative di vita. La pensione anticipata in cumulo decorre dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensione di inabilità

Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Se al momento dell’evento invalidante il soggetto è iscritto alle gestioni INPS, il riferimento legislativo per il cumulo è l’articolo 2 della legge 222/1984. L’eventuale quota di maggiorazione convenzionale dipende dalla disciplina della forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Il cumulo non è esercitabile per l’assegno di invalidità (che è prestazione diversa alla pensione di invalidità).

Pensione ai superstiti

I professionisti possono esercitare il cumulo se il decesso del parente è avvenuto dopo il primo gennaio 2017. I requisiti sono quelli previsti dalla cassa previdenziale alla quale l’assicurato era iscritto al momento del decesso. L’esercizio del cumulo comporta naturalmente che si conteggino tutti i periodi di contribuzione non coincidente versata nelle diverse casse a cui il lavoratore è stato iscritto (anche nell’ipotesi in cui qualcuna di esse non riconoscesse la qualifica di familiare superstite).

La pensione diretta liquidata con il cumulo, invece, è reversibile ai superstiti in base alle regole della cassa previdenziale che la versa. Quindi, in questo caso, solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro quota.

Se al momento della morte il lavoratore era titolare di una “quota” di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità. Se il requisito minimo è stato soddisfatto con i soli periodi contributivi presso le gestioni INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo ordinamento.

Domanda di cumulo e calcoli

Si presenta all’ente previdenziale di ultima iscrizione: se nel momento in cui presentala domanda il lavoratore è iscritto a più enti previdenziali e sta versando quindi molteplici contributi, può scegliere a quale ente inviare la domanda. Se il professionista ha maturato l’età per la pensione di vecchiaia prevista dall’INPS ma non quella prevista dall’ente privato di appartenenza, può presentare la domanda all’INPS, che poi avvia istruttoria con l’ente privato. In questo modo, l’INPS inizia a versare la sua quota, alla quale si aggiungerà poi la quota di competenza dell’ente privato alla maturazione del relativo diritto.

Il pagamento delle pensioni in cumulo è effettuato dall’INPS, sulla base di convenzioni con le varie gestioni pensionistiche. Per il calcolo del pro quota, i giorni di iscrizione alle singole gestione si considerano nel seguente modo:

  • 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
  • 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
  • 68 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
  • 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Tutti gli istituti giuridici che si sommano alla pensione (integrazione al minimo, maggiorazione sociale, rivalutazione), vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti. Ogni gestione liquiderà la propria quota. I professionisti in cumulo hanno diritto, ricorrendone i requisiti, alla quattordicesima mensilità. 

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