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Pensioni Scuola: istruzioni e scadenze 2019

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Novembre 2018
Aggiornato 28 Maggio 2019 10:39

Domande di pensione, trattenimento in servizio o trasformazione in part-time per il personale della Scuola che matura i requisiti nel 2019: istruzioni e scadenze caso per caso.

Entro il prossimo 12 dicembre gli insegnanti e i dipendenti della Scuola che intendono andare in pensione nel 2019, o che viceversa vogliono chiedere il trattenimento in servizio, per raggiungere il minimo contributivo, devono presentare la relativa domanda: unica eccezione, i dirigenti scolastici per i quali il termine delle domande è fissato invece al 28 febbraio prossimo. Stesse scadenze per eventuali revoche. Le regole sono contenute nel decreto ministeriale e nella circolare 50647 del MIUR dello scorso 16 novembre.

=> Pensione Statali 2019: dubbi e risposte

Le nuove disposizioni riguardano: cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, dimissioni volontarie, trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dallo settembre 2019.

Requisiti

  • Cessazione per raggiungimento del massimo di servizio: riguarda i lavoratori che hanno almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, 43 anni e tre mesi di contributi (uomini) o 42 anni e tre mesi (donne). Il requisito deve essere maturato entro il 31 dicembre 2019.
    Chi raggiunge i limiti massimi di trattenimento in servizio entro il 31 agosto 2019 sarà unilateralmente collocato a riposo dall’amministrazione. Chi invece matura il requisito fra settembre e dicembre deve presentare domanda.
    La cessazione d’ufficio interviene a 65 anni con il contemporaneo raggiungimento di un diritto a pensione (ad esempio, pensione anticipata) oppure a 67 anni con almeno 20 anni di contributi.
  • Trattenimento in servizio: possono chiedere di restare al lavoro coloro che, pur compiendo 67 anni entro il 31 agosto, non hanno i 20 anni di contributi.
  • Trasformazione in part-time: coloro che hanno il requisito per la pensione anticipata senza aver compiuto i 65 anni di età, possono chiedere di lavorare part-time con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 331/1997.

Domande

  • Le domande di cessazione si presentano utilizzando la procedura web POLIS “istanze on line”, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è consentita l’istanza anche con modalità cartacea. I dipendenti delle province di Trento, Bolzano ed Aosta presentano la domanda in forma esclusivamente cartacea direttamente alla scuola.
  • Le domande di trattenimento in servizio vanno presentate in forma cartacea.
  • I dipendenti che chiedono la trasformazione in part-time devono specificare, nella domanda, se in caso di rifiuto scelgono di restare a tempo pieno oppure di andare in pensione.

Il Ministero annuncia ulteriori provvedimenti per coloro che hanno chiesto l’APE sociale.

Attenzione: la Riforma Pensioni, con l’introduzione della quota 100 entro fine anno (entrata in vigore nel 2019), doverebbe comportare modifiche anche per il personale della Scuola (previa emanazione di successivi documenti di prassi).