Pensione anticipata per vittime amianto

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Settembre 2017
Aggiornato 29 Settembre 2017 12:59

Vincenzo S. chiede:

Ho il certificato INAIL di esposizione all’amianto per i periodi dal 01/09/1979 al 31/12/1983 e dal 01/02/1984 al 31/12/1990. Ho diritto a qualche beneficio? Sono disoccupato, ho 60 anni e 38,6 di contributi.

I lavoratori esposti all’amianto hanno diritto a un beneficio che consiste nell’applicazione alla pensione di un coefficiente, che può riguardare sia l’importo sia la decorrenza della pensione. In tutti i casi, il periodo di esposizione deve essere avvenuto entro il 2 ottobre 2003, deve essere lungo almeno dieci anni, e ci vuole la certificazione INAIL. Se il periodo lavorativo in cui è avvenuta l’esposizione a questo materiale era coperto da assicurazione INAIL, il coefficiente è pari a 1,5. Se invece non c’era copertura INAIL, il coefficiente è pari a 1,25, e riguarda solo l’importo della pensione.

=> Amianto, agevolazioni pensione

Nel suo caso, sommando i periodi di esposizione certificati dall’INAIL, lei ha più di dieci anni di esposizione all’amianto. Facciamo entrambi gli esempi:

  • Coefficiente 1,5: si applica sia all’importo sia alla maturazione del diritto. Nel suo caso, sommando i quattro anni e quattro mesi dal settembre ’79 a fine 1983, e i quasi sette anni dall’84 al 1990, si ottengono 11 anni e tre mesi di esposizione all’amianto. Moltiplicando questa cifra per 1,5 risulta 16,95. Quindi, gli anni di esposizione all’amianto comportano per lei 16 anni e nove mesi di contributi.Lei scrive di avere 38 anni di contributi, che suppongo comprendano anche i periodi di esposizione. Quindi, lei ha 27,3 anni di contribuzione al netto del periodo di esposizione all’amianto, a cui si aggiungono 16,95 anni calcolati applicando il coefficiente dell’1,5. In tutto, lei ha 44,5 anni di contributi, quindi mi pare abbia ampiamente maturato il diritto alla pensione anticipata. Dovrà applicare all’importo maturato negli anni di esposizione certificati dal’INAIL una maggiorazione dell’1,5%. Il riferimento normativo è l’articolo 13, comma 8, della legge 257/1992.
  • Coefficiente 1,25: si applica solo all’importo della pensione. Quindi, lei deve attendere di maturato un diritto a pensione (direi che l’ipotesi più vicina è la pensione anticipata, per la quale ci vogliono 42 anni e dieci mesi di contributi). Alla quota maturata negli anni di esposizione, applicherà una maggiorazione dell’1,25%. Il riferimento normativo è il decreto legge 269/2003.

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Risposta di Barbara Weisz