Con il Decreto Legislativo n.81 9 aprile 2008 e con il successivo DL n.106 3 agosto 2009 riguardante disposizioni integrative e correttive, è stato definito il riassetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori subordinati e autonomi o ad essi equiparati. La riforma si applica a tutti i settori di produttività sia pubblici che privati.
Per prima cosa è stato istituito un sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, il cui scopo è fornire dati utili per orientare, programmare e valutare l’efficacia dell ‘ attività di prevenzione di infortuni e malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
A garantire la gestione tecnica del sistema è l’INAIL, titolare del trattamento dei dati, che dovrà provvedere a registrare le informazioni (infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento), erogare le prestazioni del Fondo e realizzare studi e ricerche in materia, con il coordinamento di Ministero della Salute e ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro).
A finanziare progetti di investimento e formazione in materia è invece l’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), erogando le prestazioni del Fondo.
Modifiche del d.lgs. 106/09 prevedono che le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato – a seguito di economie di gestione – siano riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, sia per quanto concerne le citate attività dell’ISPESL che quelle IPSEMA.
A vigilare sull’applicazione della legislazione sono azienda sanitaria locale competente per territorio e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 15 del d.lgs. 81/08 individua le misure d’obbligo per le aziende: valutazione ed eliminazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; rispetto dei principi ergonomici; sostituzione di ciò che è pericoloso; controllo sanitario dei lavoratori; misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso.
Il datore di lavoro può delegare le funzioni attraverso un atto scritto recante data certa, ma è necessario che i delegati posseggano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza, che gli vengano riconosciuti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni.
I delegati dovranno rispondere l’accettazione della delega per iscritto. Come disposto dall’articolo 12 comma 2 del d.lgs 106/09, il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
È obbligo del datore di lavoro, fra gli altri: nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria, designare preventivamente i lavoratori incaricati dell ‘ attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio nonché di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave.
E ancora: fornire ai lavoratori designati i necessari dispositivi di protezione individuale, accertarsi che soltanto i lavoratori che abbiano ottenuto adeguata formazione accedano alle zone che li espongano a rischi, richiedere l’osservanza dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali, inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (modifica apportata dal d.lgs. 106/09), adottare tutte le misure necessarie per la lotta agli incendi e all’evacuazione dei luoghi di lavoro.
Tra gli altri obblighi: comunicare in via telematica ad INAIL e IPSEMA – nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento nonché quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, tale obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto (modifica apportata dal d.lgs. 106/09).
Durante la fase di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve elaborare il relativo documento di concerto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente. Tale valutazione dovrà essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro.
Dovrà strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto di eventuali lavoratori disabili, verificare che le vie di circolazione che conducono a uscite siano sgombere e che gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica. È vietato destinare a lavoro locali chiusi o sotterranei, pozzi neri, fogne, camini e fosse.
Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il datore di lavoro deve necessariamente indire una riunione con il responsabile del servizio di prevenzione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente per sottoporre, fra gli altri, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e individuare codici comportamentali necessari a prevenire rischi e malattie e obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.
Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. In particolare dovrà fornire adeguata formazione sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.