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Superbonus, addio cessione credito anche con vecchia CILA

di Barbara Weisz

2 Aprile 2024 14:37

Stop a cessione credito e sconto in fattura per chi ha presentato la CILA ma non ha iniziato i lavori: le novità del nuovo decreto Superbonus.

Il nuovo Decreto Superbonus pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene un’ulteriore stretta rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi: lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura anche per chi aveva approvato la CILA-S senza avviare i lavori con fatture di spesa documentate.

La regola è retroattiva, per cui riguarda ad esempio i condomini che avevano presentato il titolo edilizio entro il 17 febbraio 2023.

Rappresentano un’eccezione solo alcune tipologie di immobili (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative a utilità sociale) e di interventi edilizi (abbattimento barriere architettoniche con titolo già presentato) per i quali continua a bastare la CILA.

Per il resto, si conferma l’abolizione della cessione del credito per tutti i lavori edilizi, con l’unica eccezione di alcuni immobili danneggiati da terremoti. Vediamo tutto.

La stretta sulle cessioni nel decreto Superbonus

Il decreto 39/2024 è è in vigore dal 30 marzo e in via generale, da questa data, sono abolite le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura per tutte le residue fattispecie che ancora le ammettevano.

Significa che queste operazioni, per tutti i lavori successivi al 30 marzo 2024, non sono più contemplate. Neppure per l’abbattimento di barriere architettoniche.

Chi effettua interventi edilizi, che siano ammessi al Superbonus o ad altre agevolazioni edilizie, dunque, può solo applicare la detrazione in dichiarazione dei redditi.

CILA-S senza avvio cantiere: stop retroattivo

Non possono più usare la cessione del credito coloro i quali avevano presentato la CILA entro il 17 febbraio del 2023, data di entrata in vigore del primo decreto Superbonus sulla stretta alle cessioni, ma poi non hanno effettuato alcun intervento edilizio.

Il DL 11/2023 salvava i lavori per i quali c’era già il titolo edilizio al 17 febbraio 2023. Ora invece anche queste fattispecie escono dal perimetro dell’opzione se non sono già stati effettuati e pagati lavori al 30 marzo 2024 (comma 5, articolo 1 del decreto 39/2024).

Quindi, c’è una sorta di stretta retroattiva, che penalizza chi aveva mantenuto la possibilità di esercitare le opzioni previste dall’articolo 121 del dl 34/2020 senza però poi iniziare effettivamente gli interventi.

Barriere e case popolari: ok a cessione con CILA al 30 marzo

Basta invece la CILA al 30 marzo 2024 per le seguenti tipologie:

  • abbattimento barriere architettoniche nei condomini, o in singole unità immobiliari con i requisiti richiesti (persona con disabilità nel nucleo familiare o ISEE sotto 15mila euro),
  • IACP, cooperative a proprietà indivisa e organizzazioni non lucrative a utilità sociale,
  • immobili danneggiati da terremoti o eventi metereologici verificatotisi dopo il 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Immobili terremotati con cessione del credito

Infine, la cessione del credito e lo sconto in fattura restano possibili solo per lavori effettuati su immobili danneggiati nel cratere sismico del centro Italia, ma solo per i terremoti avvenuti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria fra il 6 aprile 2009 e il 24 agosto 2016.

Inoltre, la deroga è consentita soltanto nel rispetto di determinati limiti di spesa, basati sullo specifico stanziamento di fondi soggetti a verifica del Commissario straordinario per la ricostruzione.