Ddl Lavoro: cosa cambia nel periodo di prova contratti a termine

di Teresa Barone

17 Novembre 2023 09:01

Cosa prevede il Ddl Lavoro in tema di periodo di prova nei contratti a termine: arrivano parametri precisi per la determinazione temporale.

Il Ddl Lavoro detta nuove regole in materia di periodo di prova nei contratti a tempo determinato. Il testo è attualmente al vaglio del Parlamento, diversi mesi dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta lo scorso maggio.

La nuova disposizione di legge prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata venga fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro.

Periodo di prova nei contratti a termine: le novità in arrivo

Tra gli articoli contenuti nel disegno di legge, il numero 6 riguarda la disciplina del periodo di prova nei diversi contratti di lavoro, andando a modificare la normativa attuale che non prevede parametri precisi per la determinazione della durata temporale.

La durata complessiva del periodo di prova, tuttavia, non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni relativamente ai contratti con durata non superiore a sei mesi, oppure a trenta giorni per i contratti di lavoro con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Durata minima e massima della prova

Ad oggi, il periodo di prova deve semplicemente essere proporzionato alla durata del contratto di assunzione. Con le novità del Disegno di legge Lavoro, invece, si istituiscono dei minimi di legge fissi ma anche un criterio per la quantificazione: 1 giorno ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro.

Il periodo minimo viene così fissato:

  • 2 giorni (e un massimo di 15 giorni) per i contratti con durata fino a 6 mesi,
  • 30 giorni per i contratti a termine fra 6 e 12 mesi.

Restano valido eventuali condizioni migliori previste dai CCNL applicati. I contratti collettivi, infatti, determinano la durata del periodo di prova per operai e impiegati, stabilendo spesso anche il criterio di calcolo dei giorni.

NB: la clausola di proroga del periodo di prova è vessatoria se non specificamente prevista dal CCNL (e sempre nei limiti di durata massima stabiliti per legge).