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DURC di congruità per la manodopera edile: online i nuovi chiarimenti

di Alessandra Gualtieri

8 Maggio 2023 09:07

DURC di congruità in edilizia: regole e chiarimenti per ottenere l'attestazione o per mettersi in regola, evitando conseguenze su detrazioni e DURC online.

Il DURC di congruità per la manodopera in edilizia  (Dl 76/2020, articolo 8 comma 10-bis) certifica la coerenza tra l’impiego di lavoratori in un cantiere e il valore del progetto da realizzare, nell’ambito dei lavori pubblici e per quelli privati di valore superiore a 70mila euro, in appalto o subappalto, o per lavoratori autonomi connessi a tali interventi.

Vediamo quali sono le regole da seguire e i nuovi chiarimenti in materia per mantenere la conformità o per mettersi in regola.

Come funziona il DURC di congruità edile

L’adempimento della congruità della manodopera in edilizia, volto a contrastare il lavoro nero e il dumping contrattuale, richiede ai soggetti interessati (imprese committenti e affidatarie) di adeguarsi alle regole prescritte dall’Accordo del 10 settembre 2020 per rispettare agli indici di congruità.

Per ottenere i bonus fiscali connessi a interventi edili, inoltre, è fatto obbligo di rivolgersi ad imprese che applicano contratti del settore edile per opere d’importo superiore ai 70mila euro (art. 5, comma 6 del DM n. 143/21).

In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online.

NB: per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, sono previste apposite ordinanze, con regole a parte.

Rilascio DURC di congruità

L’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta. Per i lavori pubblici è chiesta dal committente o dall’impresa affidataria con l’ultimo stato di avanzamento lavori, per i lavori privati deve essere richiesta prima del saldo finale.

Se lo scostamento è inferiore al 5% la Cassa rilascia l’attestazione previa giustificazione da parte del direttore dei lavori.

Se non è possibile attestare la congruità, la Cassa Edile dettaglia le irregolarità e invita il richiedente alla regolarizzazione della propria posizione entro 15 giorni, decorsi i quali scatta per gli inadempienti l’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). In caso di mancata congruità, si perdono anche le detrazioni fiscali.

Come regolarizzare il DURC di congruità

La CNCE ha emanato le modalità operative per l’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse del suo circuito e, per aiutare le imprese a mettersi in regola, ha fornito anche una serie di chiarimenti, raccolte in veste di FAQ, aggiornate al 2 maggio 2023.

Ecco i passaggi chiave della procedura alla luce delle ultime normative:

  1. Se il cantiere non risulta congruo al temine dei lavori e non viene richiesta l’attestazione di congruità, il primo giorno utile del secondo mese successivo alla chiusura del cantiere viene automaticamente spedita dal sistema all’impresa affidataria una PEC con il piano di regolarizzazione da adottarsi entro 15 giorni.
  2. Per mettersi in regola, l’impresa versa le somme indicate nel piano (risultante dalle denunce regolarmente presentate ma non coperte o dal costo del lavoro mancante al raggiungimento della congruità) nei termini previsti.
  3. Se scadono i 15 giorni senza che siano versate le somme richieste, l’azienda viene segnalata alla Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI) con effetto sulle successive verifiche del DURC online contributivo.
  4. Per ottenere il DURC di congruità dopo la scadenza dei 15 giorni dal primo rilievo, l’impresa deve richiedere una nuova attestazione ma soltanto dopo aver versato prima le somme dovute, senza possibilità di rateizzazione.

Tra i nuovi chiarimenti che emergono dalle FAQ, c’è ad esempio il fatto che, per la verifica della congruità, non rilevano le somme maturate a seguito di ritardati pagamenti e sostenute per attività di recupero crediti esercitate dalla Cassa. Tali somme, pertanto, non sono dovute.