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DL Superbonus: Unicredit riapre alla Cessione Crediti

di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Aprile 2023
Aggiornato 19 Aprile 2023 07:10

Approvato anche al Senato il ddl di conversione del decreto Superbonus: deroghe, proroghe e novità per detrazioni e sblocco crediti.

Approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Superbonus (DL 11/2023): il provvedimento ha ottenuto anche il via libera definitivo dell’aula di Palazzo Madama, con l’approvazione della fiducia chiesta dal Governo. Confermato quindi il testo del provvedimento dopo gli emendamenti già votati.

Fra le novità c’è la definizione di nuove deroghe sullo stop alla cessione del credito (ad esempio, per lavori in edilizi libera con pagamenti o accordi formali al 17 febbraio), remissione in bonis per la comunicazione al Fisco sulle cessioni 2022 (per chi ha mancato la scadenza del 31 marzo, c’è tempo fino al 30 novembre) pagando 250 euro, proroga per il 110% delle villette a fine settembre, detrazione in 10 anni nella dichiarazione dei redditi, conversione dei bonus in BTP decennali dal 2028.Vediamo una breve panoramica delle misure.

Per il resto, chi aveva già iniziato i lavori o richiesto i titoli edilizi allo scorso 17 febbraio continua a poter cedere il credito, così come possono proseguire le operazioni su tutti i crediti già oggetto di prima cessione, mentre per le nuove ristrutturazioni è abolito niente più cessione del credito e sconto in fattura.

Sullo sfondo, la riapertura del mercato dei crediti: si comincia con Unicredit, che ha ripreso con l’acquisto di bonus edilizi.

Sconto fattura in edilizia libera

La prima novità riguarda i lavori in edilizia libera per i quali al 17 febbraio erano stati effettuati degli adempimenti o dei passaggi, senza però arrivare all’inizio effettivo dei lavori. In base alla formulazione del decreto, che prevede l’inizio lavori allo scorso 17 febbraio, molti di questi interventi restavano esclusi. La legge di conversione prevede che allo scorso 17 febbraio basti un acconto già versato, oppure un accordo siglato fra le parti (in questo caso, ci vuole una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà). Per i lavori non in edilizia libera, resta la regola prevista dal decreto per cui bisogna avere la CILA entro il 17 febbraio.

Deroghe allo stop sconto sulle cessioni

Introdotte nuove eccezioni alla nuova regola. Quindi, non si applica il divieto di cessioni dei crediti derivanti da incentivi fiscali in edilizia (e di applicazione dello sconto in fattura con la contestuale cessione del bonus) per la rimozione delle barriere architettoniche, per immobili danneggiati dall’alluvione nelle Marche e dai terremoti, per gli edifici IACP, ONLUS e Cooperative di abitazione, lavori di riqualificazione urbana.

Superbonus 110% villette

C’è la proroga sulle villette, per le quali resta fermo il paletto del 30% dei lavori effettuato entro lo scorso 30 settembre 2022. Questi immobili potevano continuare ad avere il Superbonous 110% terminando i lavori entro il 31 marzo, questo termine è stato spostato al 30 settembre 2023. Quindi, le villette sulle quali il 30% dei lavori era già stato effettuato al 30 settembre 2022, possono utilizzare il Superbonus 110% se li terminano entro il 30 settembre 2023.

Detrazione Superbonus in 10 anni

E’ passato alla fine anche la modifica relativa alla detrazione del Superbonus in 10 anni, in linea con gli altri bonus edilizi. Diventa quindi applicabile in dieci rate annuali di pari importo (non più quattro) la detrazione in dichiarazione dei redditi, a vantaggio di coloro che hanno meno capienza fiscale.

Attenzione: solo per le spese sostenute da gennaio a dicembre 2022, la detrazione spettante in base al Superbonus può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023, ossia nella dichiarazione dei redditi 2024 (si deve aspettare un anno). L’opzione è irrevocabile e la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non deve essere stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».

Sblocco crediti incagliati

Fra i nodi fondamentali affrontati nelle modifiche al decreto c’è quello dei crediti incagliati, su cui intervengono due meccanismi.

  • sarà creato un veicolo finanziario per la compravendita dei crediti bloccati
  • le banche potranno compensare parte dei crediti edilizi con BTP sottoscrivendo «emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta», «il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028».

Con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e del ministero dell’Economia, saranno individuate le modalità applicative.

Attraverso la nuova piattaforma dovrebbe ripartire il mercato, e c’è anche l’impegno di banche e assicurazioni a smaltire il più possibile i crediti incagliati. A questo proposito, c’è una misura semplificatoria, in base alla quale si allarga il perimetro degli esclusi dalla responsabilità solidale a tutti i cessionari che abbiano l’attestazione della anca di possesso dei documenti di verifica del credito.

Cessione bonus edilizi a Unicredit

Il Gruppo UniCredit nei giorni scorsi ha reso noto che, tramite EBS Finance (società veicolo del Gruppo), ha ripreso a rendersi disponibile all’acquisto dalla clientela di crediti che saranno successivamente ceduti a terzi clienti. Destinatari sono le imprese e professionisti clienti (titolari di conto corrente presso la banca), che hanno completato i lavori e maturato già i crediti fiscali, che or possono finalmente cederli.

Si acquistano soltanto crediti derivanti da sconto in fattura e riferiti a spese sostenute nel 2022 con importo compreso tra 10mila e 600mila euro. Saranno prese in considerazione le pratiche:

  • con crediti già maturati secondo i termini della normativa fiscale
  • in possesso di tutta la documentazione richiesta nell’istruttoria
  • con asseverazioni, attestazioni e visto di conformità anche se non richiesti dalla normativa

I prezzi variano a seconda del bonus. Si va da un minimo del 70% del valore nominale del credito maturato ad un massimo dell’85,80%. Resta fermo che l’acquisto del credito per un SAL non impegna comunque la banca ad acquistare anche i successivi.